Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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2.1.38 Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Art. 762 cpv. 5 Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
La presente disposizione prevede che le corporazioni di diritto pubblico hanno diritto di designare e revocare, secondo l’articolo 762 CO, i loro rappresentanti anche negli organi delle società le cui azioni sono quotate in borsa.
Questa riserva a favore del diritto di designare e revocare rappresentanti secondo l’articolo 762 è già prevista nell’articolo 1 capoverso 2 secondo periodo OReSA e, in considerazione del suo campo d’applicazione relativamente limitato, non elude le regole dell’articolo 95 capoverso 3 lettera a Cost.
2.2 Modifica di altre disposizioni del Codice delle obbligazioni
2.2.1 Società in accomandita per azioni
Art. 765 cpv. 2 Amministrazione, designazione e poteri
L’avamprogetto prevede espressamente che la nazionalità dei membri stranieri del consiglio d’amministrazione e degli stranieri autorizzati a rappresentare la società debba essere iscritta nel registro di commercio. La regola corrisponde all’articolo 119 capoverso 1 lettera d dell’ORC392.
2.2.2 Società a garanzia limitata
Art. 772 cpv. 1 Nozione
L’articolo 772 capoverso 1 primo periodo è adeguato all’articolo 620 e stabilisce esplicitamente che anche le comunioni giuridiche possono costituire una Sagl. Finora, per lo meno secondo il testo della disposizione, una comunione giuridica, ad esempio una comunione ereditaria, poteva soltanto acquisire e alienare le quote sociali di una Sagl esistente (art. 788 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 792 CO).
Art. 773 Capitale sociale
Per analogia con il diritto della società anonima, l’avamprogetto rende possibile costituire il capitale sociale in moneta straniera. Nel momento dell’iscrizione nel registro di commercio, tale capitale deve corrispondere almeno a un controvalore di 20 000 franchi.
Per tutti gli altri aspetti connessi con il capitale sociale in moneta straniera è fatto rinvio ai commenti relativi alla società anonima (cfr. art. 621).
392 RS 221.411