Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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tiva differenziata adottata nell’avamprogetto, normativa che riduce i requisiti per le piccole società non quotate.
Per il momento non è facile stabilire i vantaggi e gli svantaggi economici delle modifiche legislative proposte. Ci si attendono tuttavia le seguenti ripercussioni per le imprese e gli altri attori dell’economia:
– la revisione legislativa proposta contribuisce a migliorare il governo d’impresa facilitando l’accesso degli azionisti alle informazioni di cui hanno bisogno per prendere le decisioni ed esercitare i loro diritti (diritti d’informazione, art. 696 segg.). Le possibilità degli azionisti di sottoporre proposte all’assemblea generale saranno estese (diritto di far iscrivere oggetti all’ordine del giorno, art. 699a; diritto all’istituzione di una verifica speciale, art. 697c; diritto di promuovere un’azione a spese della società, art. 697j seg.);
– le riforme concernenti la rappresentanza degli azionisti in seno all’assemblea generale (art. 689 segg.), la tenuta dell'assemblea in più luoghi o all’estero (art. 701a cpv. 2 e 701b), l’impiego di mezzi di comunicazione elettronici (art. 701c segg.) e la possibilità di prevedere un dividendo più elevato per gli azionisti che esercitano il loro diritto di voto in seno all’assemblea generale o un dividendo ridotto per gli azionisti che non lo fanno (art. 661 cpv. 2 e 3) permetteranno agli azionisti di partecipare in modo più attivo al processo di formazione della volontà della società, il che è pure nell’interesse del governo d’impresa. Peraltro, la possibilità di fare maggiore ricorso ai mezzi elettronici nella fase di preparazione dell’assemblea generale e durante la sua tenuta permetterà a molte società che lo desiderano di ridurre le loro spese;
– i nuovi diritti d’informazione concessi agli azionisti delle imprese le cui azioni non sono quotate in borsa potranno generare una maggiore mole di lavoro amministrativo in queste società (art. 697 cpv. 2-4). Il fatto però che gran parte delle società anonime private ha soltanto pochi azionisti permetterà di contenere il maggior onere sopportato da questa categoria di imprese, in particolare nelle imprese i cui soci sono tutti implicati nella gestione e hanno di conseguenza un accesso diretto a tutte le informazioni sull’andamento degli affari;
– la riduzione degli ostacoli alla promozione delle azioni di responsabilità e di restituzione (art. 678 seg., 697j seg. e 758 cpv. 2) contribuirà ad aumentare l’efficacia dell’azione sociale. Le nuove disposizioni eserciteranno un effetto dissuasivo più forte sugli organi, scoraggiandoli dal recare pregiudizio alla società violando i loro doveri (cfr. cap. 1.3.6.5);
– la modifica del regime di responsabilità dell’ufficio di revisione (art. 759) si iscrive nella tendenza in atto nella normativa europea462. Essa intende garantire il buon funzionamento del mercato delle imprese di revisione che verificano i conti delle grandi imprese. È pure nell’interesse del governo d’impresa perché permetterà di migliorare l’equilibrio tra le responsabilità dei diversi organi della società ripristinando così la particolare posizione dell’ufficio di revisione. Il nuovo articolo 759 capoverso 2 trasferisce il ri-
462 Raccomandazione 2008/473/CE della Commissione del 5 giu. 2008 relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile.