Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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schio d’insolvenza dell’ufficio di revisione, solidalmente responsabile, alle imprese, agli azionisti e ai creditori che hanno subito un danno. Questi ultimi non potranno più chiedere la riparazione dell’intero danno ai revisori che hanno commesso soltanto una negligenza. Per ottenere la riparazione dovranno promuovere l’azione contro gli altri responsabili, principalmente contro i membri del consiglio d’amministrazione o della direzione. Se questi altri responsabili sono insolventi, le parti lese potrebbero subire una perdita finanziaria. Questo tipo di situazione dovrebbe tuttavia essere eccezionale perché, in generale, sono le assicurazioni degli organi convenuti o delle imprese lese a farsi carico del risarcimento;

– l’estensione dei diversi diritti degli azionisti potrebbe far aumentare il numero dei procedimenti giudiziari in materia societaria. Gran parte di questi procedimenti sono tuttavia nell’interesse delle imprese. Tale è in linea di massima il caso delle azioni di responsabilità (art. 756) e di restituzione (art. 678) che perseguono il risarcimento di un danno cagionato alla società. Per il rimanente, le condizioni formali e materiali di esercizio dei diritti degli azionisti sono sufficientemente restrittive da limitare il rischio che le società siano vittima di azioni vessatorie o abusive;

– alcune società dovranno adeguare i loro statuti e i loro regolamenti alle nuove disposizioni imperative entro un termine di due anni (art. 2 cpv. 1 disp. trans.). Da ciò risulteranno spese per la consulenza giuridica, per l’atto pubblico con cui verrà modificato lo statuto della società e per l’iscrizione nel registro di commercio.

3.3.3 Attuazione dell'articolo 95 capoverso 3 Cost.

Il fatto di sancire nella legge le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 95 capoverso 3 Cost. previste nell’OReSA463, in vigore dal 1° gennaio 2014, non dovrebbe di per sé avere alcun impatto (cfr. cap. 1.3.4). Le novità dell’avamprogetto che non figurano nell’OReSA poiché la base costituzionale non era sufficiente, concretizzano o precisano le norme esistenti, consentendo così di ridurre le incertezze giuridiche attuali senza avere ripercussioni economiche importanti per le imprese interessate.

3.3.4 Rappresentanza dei sessi in seno al consiglio d’amministrazione e nella direzione

A lungo termine, le nuove regole sulla rappresentanza dei sessi (art. 734e) dovrebbero portare a una rappresentanza paritaria in seno ai consigli d’amministrazione e alle direzioni.

Secondo molti studi, la parità uomo-donna in seno ai consigli d'amministrazione e alle direzioni delle società potrebbe permettere di migliorare le prestazioni finanziarie favorendo la creazione di un ambiente di lavoro più produttivo e innovativo. Il valore di riferimento non si applica alle piccole e medie imprese ma soltanto alle grandi società e alle società quotate in borsa. Il termine di 15 anni concesso alle società interessate per adeguarsi alla nuova regolamentazione (art. 5 disp. trans.) è

463 RS 221.331