Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine
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ne risulta in tal modo abbreviata, il che giova agli interessi della società. Nonostante il termine sia stato accorciato, i creditori dispongono comunque di tempo a sufficienza per produrre i loro crediti.
I capoversi 3 e 4 coincidono ampiamente con le disposizioni relative alla diffida ai creditori previste dall’articolo 25 della Legge sulla fusione259. La società può liberarsi dall'obbligo di garantire i crediti prodotti, se prova che la riduzione del capitale azionario non ne compromette il soddisfacimento (cpv. 3). Di norma sarà sufficiente a tal fine l’attestazione con cui il perito revisore abilitato accerta che il capitale di terzi è integralmente coperto nonostante la riduzione del capitale. In casi particolari, l’attestazione non sarà tuttavia sufficiente: si pensi ad esempio ai crediti che diverranno esigibili soltanto molto tempo dopo la riduzione del capitale.
I creditori che chiedono la garanzia dei crediti non devono tuttavia beneficiare di un trattamento migliore di quello riservato loro in assenza di una riduzione di capitale. In luogo della costituzione di garanzie, in virtù del capoverso 4 la società può anche soddisfare i crediti, purché ciò non penalizzi altri creditori (principio della parità di trattamento previsto dalla legislazione in materia di esecuzione). È inoltre necessario che il credito possa essere adempiuto giusta l’articolo 81 CO.
Art. 653l Bilancio intermedio
In linea con la prassi attuale, il nuovo articolo 653l prevede che la società debba stilare un bilancio intermedio qualora l’ultimo bilancio sia più vecchio di sei mesi260. I requisiti previsti dalla legge quanto al contenuto del bilancio intermedio sono disciplinati in maniera uniforme all'articolo 960f (per maggiori informazioni cfr. i relativi commenti). Il contenuto della norma corrisponde a quello dell’articolo 11 della Legge sulla fusione. Visto che le esigenze di tutela alla base dell’obbligo di allestire un bilancio intermedio in caso di riduzione del capitale sono le stesse che in caso di ristrutturazione di un'impresa, è materialmente giustificato mutuare le disposizioni previste a questo riguardo dalla Legge sulla fusione.
Art. 653m Attestazione di verifica
L’articolo 653m disciplina l’attestazione di verifica di un perito revisore abilitato. Secondo il capoverso 1 il perito revisore abilitato deve attestare per scritto, fondandosi sul bilancio, che la riduzione del capitale azionario non compromette il soddisfacimento dei crediti né suscita un fondato timore che la società divenga insolvente nei prossimi dodici mesi. La verifica verte ora esplicitamente anche sulle conseguenze della riduzione del capitale sulla liquidità della società, aspetto questo su cui l’avamprogetto si è focalizzato notevolmente (cfr. art. 671 cpv. 3 e art. 725). La prassi attuale prevede già una verifica analoga261.
Secondo il capoverso 2 l’attestazione tiene conto anche dell’esito della diffida ai creditori (cfr. art. 653k). L’attendibilità dell’attestazione ne risulta rafforzata.
Nelle società che non dispongono di un ufficio di revisione e nel caso in cui il perito revisore abilitato non sia l’ufficio di revisione della società, la persona incaricata
259 RS 221.301
260 Cfr. Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4a ed., Zurigo 2009, § 2 N 356; cfr. anche Karl Rebsamen, Das Handelsregister, 2a ed., Zurigo 1999, N 585; Peter Forstmoser/Arthur Meier-Hayoz/PeterNobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 53 N 95.
261 Cfr. Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4a ed., Zurigo 2009, § 2 N 357 seg.