Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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deve valutare in che misura esaminare il bilancio per redigere l’attestazione di verifica.

Se l’attestazione di verifica è già disponibile quando l’assemblea generale delibera sulla riduzione del capitale azionario, secondo il capoverso 3, il consiglio d’amministrazione informa gli azionisti sull’esito della verifica. In tal caso il perito revisore deve presenziare all’assemblea generale. Come nel caso dell’approvazione del conto annuale (art. 731 cpv. 2 CO262), l’assemblea generale può tuttavia rinunciare alla presenza del revisore.

Art. 653n, 653o Deliberazione dell’assemblea generale; adeguamento dello statu-

to

L’articolo 653n disciplina il contenuto e la forma della deliberazione di riduzione dell’assemblea generale.

L’articolo 653o stabilisce gli obblighi del consiglio d’amministrazione per quanto concerne l’attuazione della riduzione di capitale deliberata dall’assemblea generale (adeguamento dello statuto; accertamenti; iscrizione nel registro di commercio).

Giusta l’articolo 653o capoverso 3, entro 30 giorni il consiglio d’amministrazione deve notificare per iscrizione al registro di commercio la modificazione dello statuto.

L’articolo 653o capoverso 4 prevede che l’ufficio del registro di commercio possa iscrivere la riduzione del capitale soltanto se vi è un’attestazione di verifica conforme alla legge. A tutela dei creditori, l’ufficio del registro di commercio deve negare l’iscrizione se l’attestazione di verifica contiene riserve o limitazioni.

Giusta l’articolo 653o capoverso 5, i mezzi resisi disponibili a seguito della riduzione del capitale possono essere versati agli azionisti soltanto dopo che la riduzione è stata iscritta nel registro di commercio.

2.1.8 Forme speciali di riduzione del capitale

Art. 653p Riduzione e aumento simultanei del capitale

azionario; principio

Il diritto vigente disciplina già la cosiddetta «procedura a fisarmonica», operazione consistente nel ridurre il capitale azionario per riportarlo immediatamente all’importo originario senza modificare la quota di liberazione. Questa procedura non è tuttavia disciplinata in modo sistematico nella legge. Il vigente articolo 732 capoverso 1 CO la cita come variante alla riduzione di capitale dichiarativa; il capoverso 5 ammette, nel quadro della procedura a fisarmonica, una riduzione del capitale azionario al di sotto del capitale minimo di 100 00 franchi per un secondo logico. Questa forma speciale di riduzione del capitale è ora disciplinata in una disposizione a sé stante i cui contenuti riprendono sostanzialmente la prassi attuale.

In linea di principio, in caso di deliberazione sulla riduzione e aumento simultanei del capitale, le disposizioni sulla riduzione del capitale non si applicano se il capitale è aumentato fino all'ammontare precedente. Ciò deriva dal nuovo disciplinamento

262 RS 220