Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

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capitale azionario può essere ridotto sino all’importo del capitale minimo iscritto nel registro.

La diffida ai creditori e l’attestazione di verifica non sono indispensabili se il margine di variazione del capitale è stato introdotto all’atto della costituzione della società o se il capitale minimo non è inferiore a quello iscritto nel registro di commercio.

Dal capoverso 2 risulta che la diffida ai creditori non è più necessaria per ogni singola deliberazione del consiglio d’amministrazione sulla riduzione del capitale.

Secondo il capoverso 3, tuttavia, ogni riduzione del capitale azionario nell’ambito di un margine di variazione del capitale è subordinata alla condizione che ciò non comprometta il soddisfacimento dei crediti. Il consiglio d’amministrazione risponde di un’eventuale copertura insufficiente in base alle norme sulla responsabilità previste dal diritto della società anonima (art. 754 CO). Per limitare i rischi insiti nella riduzione, può, se del caso, operare spontaneamente una diffida ai creditori e chiedere un’attestazione di verifica.

Una delle caratteristiche fondamentali del margine di variazione del capitale consiste nel fatto che il capitale minimo iscritto nel registro di commercio assolve la stessa funzione ricoperta nel diritto vigente dal capitale azionario iscritto. Per i creditori è dunque il capitale minimo a rivestire primaria importanza. Il capitale minimo può tuttavia essere ridotto unicamente mediante una procedura ordinaria di riduzione del capitale, il che garantisce una tutela adeguata dei creditori (cfr. inoltre art. 653x e art. 727a).

Art. 653x Indicazioni nell’allegato del conto annuale

Contrariamente al disegno 2007270, l’avamprogetto non obbliga più il consiglio d’amministrazione a chiedere un’attestazione di verifica di un perito revisore abilitato alla fine dell’esercizio annuale quando il capitale azionario è stato ridotto entro il margine di variazione del capitale. Non prevede nemmeno più la consegna di questa attestazione al registro di commercio, ma obbliga, per contro, le società che deliberano e applicano un margine di variazione del capitale a sottoporre il loro conto annuale a una revisione ordinaria o limitata (cfr. art. 653s e 727a cpv. 2). Queste società non possono quindi più rinunciare alla revisione limitata del conto annuale (opting-out). La disposizione garantisce così una tutela dei creditori efficace ed efficiente e spesso, inoltre, non occasiona alcuna spesa supplementare, visto che le società sottopongono già il loro conto annuale almeno alla revisione ordinaria. La verifica del conto annuale da parte di un organo indipendente ed entro limiti appropriati è volta ad assicurare che la società non sia eccessivamente indebitata e che i crediti di terzi continuano a essere coperti. La disposizione offre quindi un compromesso bilanciato tra la flessibilità del margine di variazione del capitale e la necessità di tutelare i creditori.

Secondo l’articolo 653x l’allegato del conto annuale deve fornire indicazioni su ogni aumento e riduzione del capitale azionario attuati dal consiglio d’amministrazione servendosi del margine di variazione del capitale.

270 Art. 653x D 2007 (FF 2008 1321, 1385 seg. e 1765).