Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/32: Modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) · 209 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 94Fedlex · Rapporto esplicativo

2.1.10 Buoni di partecipazione

Art. 656a cpv. 1 e 4 Buoni di partecipazione; definizione

Poiché, secondo l’articolo 621 capoverso 2, il capitale azionario può essere costituito anche nella moneta estera più importante per l’attività dell’impresa, il capoverso 1 precisa che il capitale di partecipazione deve obbligatoriamente essere costituito nella stessa moneta del capitale azionario. Lo scopo è evitare che le svariati parti del capitale proprio siano costituite in monete diverse, e quindi che insorgano difficoltà in particolare nell’ambito del calcolo dell’ammontare ammesso del capitale di partecipazione (cfr. art. 656b cpv. 1) e nel caso in cui il capitale di partecipazione fosse addizionato al capitale azionario (cfr. art. 656b cpv.3).

Contrariamente al capitale azionario, le società hanno il diritto, ma non l’obbligo di costituire un capitale di partecipazione. Secondo il capoverso 4, questo capitale non deve essere disponibile già all’atto della costituzione della società, ma può essere costituito anche in un secondo tempo, il che corrisponde al principio attualmente in vigore (cfr. art. 656b cpv. 5 CO). Come già emerge dal rinvio di carattere generale di cui all’articolo 656a capoverso 2 CO, la creazione successiva di capitale di partecipazione può essere effettuata mediante aumento ordinario o condizionale del capitale oppure nell’ambito del margine di variazione del capitale.

Per quanto riguarda la trasformazione di buoni di partecipazione in azioni, si veda l’articolo 704 capoverso 1 numero 6 (deliberazione a maggioranza qualificata dell’assemblea generale) e riguardo alla trasformazione di azioni in buoni di partecipazione, l’articolo 704a (deliberazione a maggioranza qualificata dell’assemblea generale e consenso di tutti gli azionisti interessati).

Art. 656b Capitale di partecipazione e capitale azionario

Se i buoni di partecipazione sono quotati in borsa, l’avamprogetto non limita più il capitale di partecipazione al doppio del capitale azionario. Secondo il capoverso 1, le società interessate possono stabilire l’ammontare del capitale di partecipazione a prescindere da quello del capitale azionario, il che garantisce loro un margine di manovra maggiore nello strutturare il proprio capitale. Tale norma non dovrebbe comportare alcun problema, in quanto i partecipanti che dovessero essere in disaccordo con la direzione dell’impresa o con le deliberazioni dell’assemblea generale hanno la possibilità di alienare liberamente i buoni di partecipazione in borsa. L’assenza di diritti di partecipazione viene in un certo qual modo compensata dalla possibilità di alienare i buoni di partecipazione. A seconda delle circostanze, l’alienazione di buoni di partecipazione non quotati in borsa può risultare spesso difficile se non addirittura impossibile. In questo caso, l’assenza di diritti di partecipazione può dunque rivelarsi problematica sotto il profilo della tutela della proprietà. L’attuale tetto massimo previsto per l’emissione di buoni di partecipazione (art. 656b cpv. 1 CO) è pertanto mantenuto per i titoli non quotati in borsa, onde garantire un certo equilibrio tra capitale di rischio «con diritto di voto» e capitale di rischio «senza diritto di voto».

Il nuovo articolo 656b tiene conto della parziale soppressione del tetto massimo previsto per il capitale di partecipazione. Nell’ambito del calcolo del tetto massimo determinante per l’acquisto di azioni proprie, il capitale di partecipazione non è più addizionato al capitale azionario (art. 656b cpv. 5 in combinazione con art. 659):