Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/33: Modifica del Codice civile (Diritto successorio) · 62 pagine

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gli eredi secondo la loro quota successoria; l’importo che spetta al rinunciatario è diviso secondo l’ordine previsto nell’articolo 578 capoverso 3177.

Critica del diritto attuale

Il fatto che l’azione sia intentata contro il rinunciatario e non contro i beneficiari della rinuncia è fonte di discussioni. Poiché i beneficiari della rinuncia non hanno partecipato al processo e non hanno potuto far valere i loro diritti nella procedura giudiziaria, teoricamente non dovrebbe potere essere loro opposta l’autorità del giudicato e il rinunciante non ha più un vero interesse a difendere l’azione, non avendo più diritti nella successione178. Sarebbe inoltre più logico promuovere l’azione contro le persone che approfittano della rinuncia poiché sono loro a subirne le conseguenze179.

Alla soluzione attuale si rimprovera di prevedere una liquidazione ufficiale sia se il rinunciatario è il solo erede sia se vi sono coeredi. Logicamente, soltanto la parte del rinunciatario dovrebbe essere oggetto della liquidazione ufficiale, non l’insieme della successione. La possibilità di evitare la liquidazione ufficiale fornendo garanzie non è soddisfacente per i coeredi che devono mettere a rischio il loro patrimonio per i debiti di un terzo e non è giusto che debbano subire una liquidazione della successione per soddisfare i creditori di uno di loro180.

Proposta

Art. 578 cpv. 1: precisa che il termine (perentorio) decorre dalla rinuncia181.

Art. 578 cpv. 2: oltre al rinunciatario devono essere convenute in giustizia anche le persone che traggono vantaggio dalla rinuncia.

Art. 578 cpv. 3: il saldo spetta agli eredi secondo le regole abituali sulla rinuncia.

Art. 578 cpv. 4: l’autorità rappresenta la parte del rinunciatario nella divisione come previsto nell’articolo 609 capoverso 1 CC. Il diritto cantonale deve designare l’autorità competente.

6.13 Testamento audiovisivo urgente

Diritto vigente

Attualmente, se circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia o guerra impediscono di ricorrere ad una delle forme abituali di testamento (testamento olografo o per atto pubblico), il testatore può fare testamento nella forma orale dichiarando la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricandoli di procurarne la debita documentazione e di consegnarla all’autorità giudiziaria (art. 506 CC). In questi casi si parla di forma straordinaria o di testamen-

177 Steinauer, N 997 – 997b.

178 Piotet, pag. 86.

179 Steinauer, nota a piè di pagina 73, pag. 523.

180 Piotet, pag. 86 seg.

181 Steinauer, N 996.