Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 42 pagine

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Cpv. 1

La scadenza per la fornitura dei preparati secondo il 1° ATP (regolamento [CE] n. 790/2009) è fissata alla fine di maggio 2017 ed è ripresa dall’attuale articolo 110d capoverso 3.

Cpv. 2

Le scadenze per la fornitura di sostanze e preparati secondo il 2° ATP (regolamento [UE] n. 286/2011) sono armonizzate con le scadenze previste per gli Stati membri del SEE definite all’articolo 2 paragrafo 2 e all’articolo 2 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 944/2013 [5° ATP].

Cpv. 3

Il periodo transitorio per le schede di dati di sicurezza è armonizzato all’articolo 2 paragrafo 6 seconda frase del regolamento (UE) n. 453/2010.

Allegato 3 (finora allegato 7) Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (elenco delle sostanze candidate)

Nessuna modifica materiale.

Allegato 4 (finora allegato 3) Fascicolo tecnico

Nessuna modifica materiale: nella parentesi è stato aggiunto il riferimento all’articolo 85.

Allegato 5 (in precedenza allegato 6) Sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2

La frase EUH06 è abrogata tramite il regolamento (UE) n. 487/2013 (4° ATP del regolamento UE-CLP) e sostituita dalle frasi H230 e H231 delle nuove categorie GHS «gas instabili cat. A e cat. B», cui nella sezione 2.2. sono attribuiti determinati gas infiammabili delle categorie 1 e 2.

Allegato 6 Modifica di altri atti normativi (ordinanza sui biocidi e ordinanza sui prodotti fitosani-

tari)

Nel quadro dell’ultima revisione della OPChim le disposizioni di utilizzazione legate all’etichettatura sono state riorganizzate con l’introduzione dei gruppi 1 e 2 (combinato disposto dell’art. 76 OPChim e dell’allegato 6 OPChim) per migliorarne la comprensibilità e comunicabilità. La regolamentazione speciale vigente finora per i biocidi e i prodotti fitosanitari interferisce tuttavia con questa sistematica. I biocidi e i prodotti fitosanitari del gruppo 2 lettere a e b sono infatti equiparati ai prodotti chimici del gruppo 1 e pertanto non possono essere forniti a privati. Gli altri obblighi relativi al gruppo 1 (conoscenze specifiche per la fornitura a un utilizzatore professionale e annuncio alla polizia in caso di furto o perdita) non valgono invece per i biocidi e i prodotti fitosanitari del gruppo 2 lettere a e b. Nell’ambito della revisione dell’ordinanza sui biocidi, entrata in vigore il 15 luglio 2014, i Cantoni hanno quindi chiesto che tutti gli obblighi del gruppo 1 valessero coerentemente per i biocidi e i prodotti fitosanitari del gruppo 2 lettere a e b. Poiché gli obblighi relativi a un gruppo rappresentano in ultima istanza un pacchetto di misure completo mirante a ridurre i rischi, questa richiesta è stata presa in considerazione nel presente avamprogetto.

La presente revisione totale comporta inoltre un adeguamento di tutti gli atti normativi che rimandano all’OPChim. Tale adeguamento sarà elaborato durante lo svolgimento dell’indagine conoscitiva.

Erläuterungen zur Totarlevision ChemV140901_i