Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 42 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
Sezione 4: Adeguamenti alle prescrizioni tecniche
Art. 85 (finora 97a)
Per facilitare gli adattamenti tecnici dell’OPChim alla rapida evoluzione della legislazione europea, l’articolo 39 capoverso 2 LPChim conferisce all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) il potere di dichiarare applicabili modifiche di ordine tecnico. L’articolo 85 concretizza questa delega e consente all’UFSP, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e la Segreteria di stato dell’economia (SECO), di procedere all’aggiornamento concernente:
• le norme tecniche relative alla classificazione e all’etichettatura, nonché alla classificazione e
all’etichettatura armonizzate;
• le regole tecniche relative alla scheda di dati di sicurezza;
• i metodi di test;
• il fascicolo tecnico per le nuove sostanze.
Questa delega è giustificata dalla frequenza delle modifiche e dal carattere altamente tecnico delle disposizioni (v. commento all’allegato 2).
Sezione 5: Delega di compiti e competenze a terzi
Art. 86 (finora art. 98)
Contenuto immutato.
Sezione 6: Emolumenti
Art. 87 (finora art. 99)
Contenuto immutato.
Capitolo 2: Cantoni
Sezione 1: Controllo successivo
Art. 88 (finora art. 100) Compiti delle autorità esecutive cantonali
Contenuto immutato.
Art. 89 (finora art. 101) Collaborazione tra le autorità esecutive cantonali e federali
Contenuto immutato.
Art. 90 (finora art. 102) Decisioni delle autorità esecutive cantonali
Contenuto immutato.
Sezione 2: Controllo dell’utilizzazione e promozione del comportamento ecologico
Art. 91 (finora art. 103)
Contenuto immutato.
Titolo settimo: Disposizioni finali
Capitolo 1: Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Erläuterungen zur Totarlevision ChemV140901_i