Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 42 pagine

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Sezione 4: Adeguamenti alle prescrizioni tecniche

Art. 85 (finora 97a)

Per facilitare gli adattamenti tecnici dell’OPChim alla rapida evoluzione della legislazione europea, l’articolo 39 capoverso 2 LPChim conferisce all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) il potere di dichiarare applicabili modifiche di ordine tecnico. L’articolo 85 concretizza questa delega e consente all’UFSP, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e la Segreteria di stato dell’economia (SECO), di procedere all’aggiornamento concernente:

• le norme tecniche relative alla classificazione e all’etichettatura, nonché alla classificazione e

all’etichettatura armonizzate;

• le regole tecniche relative alla scheda di dati di sicurezza;

• i metodi di test;

• il fascicolo tecnico per le nuove sostanze.

Questa delega è giustificata dalla frequenza delle modifiche e dal carattere altamente tecnico delle disposizioni (v. commento all’allegato 2).

Sezione 5: Delega di compiti e competenze a terzi

Art. 86 (finora art. 98)

Contenuto immutato.

Sezione 6: Emolumenti

Art. 87 (finora art. 99)

Contenuto immutato.

Capitolo 2: Cantoni

Sezione 1: Controllo successivo

Art. 88 (finora art. 100) Compiti delle autorità esecutive cantonali

Contenuto immutato.

Art. 89 (finora art. 101) Collaborazione tra le autorità esecutive cantonali e federali

Contenuto immutato.

Art. 90 (finora art. 102) Decisioni delle autorità esecutive cantonali

Contenuto immutato.

Sezione 2: Controllo dell’utilizzazione e promozione del comportamento ecologico

Art. 91 (finora art. 103)

Contenuto immutato.

Titolo settimo: Disposizioni finali

Capitolo 1: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Erläuterungen zur Totarlevision ChemV140901_i