Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 42 pagine

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Allegato 1 Tabella delle correlazioni tra la vecchia e la nuova numerazione dell’OPChim inclusa una motivazione nel caso in cui un articolo o un capoverso sia stato abrogato

OPChim 2012 OPChim 2015 Commento o motivazione dell’abrogazione 11

22

33

6 Abrogato brogati il 1° giugno 2015.

4 Abrogato In seguito al cambio di sistema, i criteri per definire le 5 Abrogato proprietà pericolose utilizzati finora possono essere a- 6a4

75

Questo articolo, riguardante l’obbligo di classificare, imballare ed etichettare i preparati secondo il sistema GHS, avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° giugno 2015, ma è diventato superfluo poiché questi obblighi sono ormai re-7a Abrogato golamentati nel dettaglio agli articoli 6 e 8.

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Come nel mercato interno europeo, dal 1° giugno 2015 in Svizzera non sarà più necessario indicare due diverse classificazioni, secondo il sistema precedente e secondo il sistema GHS/CLP («doppia classificazione»), nella scheda di dati di sicurezza. Le schede di dati di sicurezza con una «doppia classificazione» spariranno completamente dal mercato entro il 31 maggio 2017. In seguito sarà applicato unicamente l’allegato II del regolamento UE-REACH nella versione secondo l’allegato II del rego-8 cpv. 2 Abrogato lamento (UE) n. 453/2010 (v. all. 2 n. 3).

9 cpv. 1 6 cpv. 4

Competenza a livello di ufficio di definire la versione determinante (aggiornamento) dell’allegato VI del regola-9 cpv. 2 85 lett. a n. 1 mento UE-CLP nell’allegato 2 numero 1 OPChim

107

11 Abrogato

12 Abrogato 15 Abrogato gente possono essere abrogate il 1° giugno 2015.

13 Abrogato In seguito al cambio di sistema, le disposizioni sulla 14 Abrogato classificazione dei preparati secondo il sistema finora vi- 1624

16a25

1726

1827

18a28

Il tempo trascorso ha reso inapplicabile questo articolo. Visto che le notifiche devono essere presentate nel formato IUCLID, il fascicolo preparato secondo la direttiva 18b Abrogato 67/548/CEE non può più essere ripreso nella banca dati. 19 Abrogato (2009)

Erläuterungen zur Totarlevision ChemV140901_i