Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 42 pagine

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Art. 92 (nuovo) Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate l’attuale OPChim e l’ordinanza del DFI concernente la classificazione e la caratterizzazione delle sostanze.

Art. 93 (nuovo) Modifica di altri atti normativi

Con la presente revisione totale devono essere adeguati anche tutti gli atti normativi che rimandano all’OPChim. Tali modifiche saranno presentate nell’allegato 6 con la seconda consultazione degli uffici in un atto modificatorio separato.

Le modifiche che si trovano attualmente nell’allegato 6 sono modifiche materiali che riguardano OBioc e OPF.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 94 (finora art. 110c e 110e)

Cpv. 1 lett. a

Il termine per la liquidazione dei preparati etichettati prima del 1° giugno 2015 secondo il sistema attuale è ripreso dall’attuale articolo 110c capoverso 2 lettera b. Se questi preparati sono immessi sul mercato per la prima volta dopo il 31 maggio 2015 con l’etichettatura attuale (ad es. importazione di scorte di magazzino dallo SEE) non rientrano più nella definizione di preparati pericolosi secondo l’articolo 3. Perciò è precisato che è necessario continuare a redigere una scheda di dati di sicurezza per questi preparati e annunciarli nel registro dei prodotti.

Cpv. 1 lett. b

È ripresa la disposizione dell’attuale articolo 34e capoverso 2.

Cpv. 1 lett. c

Le disposizioni sull’utilizzazione dei preparati pericolosi secondo il titolo quarto continuano ad essere vincolanti anche se i preparati con l’etichettatura vigente finora non rientrano più nella definizione di preparati pericolosi secondo l’articolo 3.

Cpv. 2

Le aziende che travasano preparati (ad es. drogherie, farmacie ecc.) diventano fabbricanti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b (modifica dell’imballaggio). Affinché queste, nei casi in cui la confezione originale è ancora etichettata dal fornitore secondo il sistema finora vigente, non debbano classificare ed etichettare in prodotti travasati secondo il sistema SHG/CLP (art. 7 e segg.), è introdotta un’eccezione corrispondente. Questa tiene conto del fatto che nella pratica sia il fornitore e non la persona che effettua il travaso a disporre delle necessarie conoscenze dettagliate specifiche (in particolare la composizione).

Cpv. 3

È ripresa la disposizione dell’attuale articolo 110b capoverso 3.

Capitolo 3: Entrata in vigore

Art. 95 (finora art. 111)

È stabilita la data dell’entrata in vigore della revisione totale.

Allegato 1 (finora allegato 5) Equivalenze di espressioni, atti normativi e singole disposizioni

La tabella delle equivalenze è completata.

Erläuterungen zur Totarlevision ChemV140901_i