Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 42 pagine
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Allegato 2 (nuovo) Elenco delle prescrizioni tecniche determinanti
Le prescrizioni tecniche dell’allegato 2 comprendono disposizioni dettagliate sull’attuazione pratica dei requisiti relativi ai metodi di prova, alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e preparati e al contenuto delle schede di dati di sicurezza. Qui di seguito è illustrato da chi e come vengono elaborate queste disposizioni e con quale frequenza vengono modificate.
N. 1
Negli allegati del regolamento UE-CLP trova sostanzialmente applicazione il Sistema mondiale armonizzato di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche GHS. Questo sistema è costantemente rielaborato, a livello dell’ONU, dal sottocomitato dell’ECOSOC per il GHS (SCE GHS) tenendo conto dei progressi tecnici e delle esperienze pratiche scaturite dalla sua applicazione. La Svizzera è rappresentata in questo organismo e prende parte ai suoi lavori. Le modifiche tecniche vengono decise dalla comunità degli Stati rappresentati nel SCE GHS su base consensuale.
Le modifiche del GHS sono recepite nel regolamento UE-CLP tramite i successivi adeguamenti al progresso tecnico (ATP). Le modifiche sono molto frequenti. Dalla pubblicazione del regolamento UE-CLP il 16 dicembre 2008 sono stati già introdotti 6 ATP (stato: 6 giugno 2014). Ulteriori ATP (il 7° e l’8°) sono previsti a breve termine o sono in fase di elaborazione e riguardano alcune modifiche delle disposizioni tecniche (allegati I–V e VII del regolamento UE-CLP) e/o la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze (allegato VI del regolamento UE-CLP).
Informazioni aggiornate sull’attuazione e sul contenuto dei singoli ATP si possono trovare sul sito: http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13766/13781/index.html?lang=it
N. 2
I metodi di prova per determinare le proprietà di sostanze e preparati sono elaborati a livello internazionale dal programma dell’OCSE per l’elaborazione di linee guida (Test Guidelines Programme). La Svizzera partecipa al programma, che si occupa dell’adeguamento dei metodi di prova e dell’elaborazione di nuove linee guida, ed è rappresentata nel relativo organo (Working Group of the National Coordinators of the Test Guidelines Programme) e negli organi che successivamente approvano le linee guida in materia di metodi di prova.
Le nuove linee guida o le modifiche alle linee guida vengono approvate e pubblicate ogni anno dall’OCSE e nell’UE sono attuate tramite il regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, che di conseguenza subisce frequenti modifiche.
N. 3
N. 3.1
I requisiti relativi al contenuto delle schede di dati di sicurezza sono disciplinati nell’allegato II del regolamento UE-REACH. In questo allegato sono attuate principalmente le direttive del GHS concernenti la struttura e il contenuto (secondo il GHS la scheda di dati di sicurezza è un elemento per la comunicazione del pericolo). Tali direttive sono integrate da alcuni requisiti supplementari del regolamento UE-REACH relativi in particolare all’esposizione. Pertanto, anche per l’elaborazione e la frequenza delle modifiche sono determinanti i lavori del SCE GHS (v. commenti al n. 1).
Osservazione: i requisiti relativi alla struttura e al contenuto della scheda di dati di sicurezza erano originariamente disciplinati in un allegato (allegato 2 OPChim). Date le frequenti modifiche a cui è stata
a
soggetta l’ordinanza, nel 2012 (4 revisione OPChim) si è deciso di non riportare queste disposizioni in un allegato a parte.
N. 3.2
Ripreso dall’attuale art. 53 cpv. 2.
N. 4
Al numero 4 è disciplinato il periodo transitorio per le prescrizioni tecniche di cui ai numeri 1 e 3. Quanto stabilito al numero 2 (metodi di prova) non richiede alcuna disposizione transitoria. I metodi di prova sono applicabili non appena inseriti nell’allegato 2.
Erläuterungen zur Totarlevision ChemV140901_i