Progetto revisione totale OPChim
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine
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Ordinanza
a. i preparati possono essere forniti fino al 31 maggio 2017 se è stata redatta una scheda di dati di sicurezza secondo l’articolo 19 della presente ordinanza e se sono stati annunciati secondo l’articolo 48 della presente ordinanza;
b. non è consentita una doppia etichettatura secondo gli articoli 35–50 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti chimici nella versione del 1° dicembre 2012 e secondo l’articolo 10 della presente ordinanza;
c. alla loro utilizzazione si applicano le disposizioni secondo il titolo quarto della presente ordinanza.
2 Se è travasato dall’imballaggio originale in imballaggi più piccoli senza che ne sia modificata la composizione o l’impiego previsto, un preparato etichettato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza secondo le disposizioni degli articoli 39–50 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti chimici nella versione del 1° dicembre 2012 può essere fornito in questi imballaggi più piccoli fino al 31 maggio 2017 con l’etichettatura vecchia.
3 Il fabbricante deve adempiere fino al 1° giugno 2018 l’obbligo di cui all’articolo 16 della presente ordinanza di elaborare scenari di esposizione per le sostanze che sono immesse sul mercato in quantità pari o superiori a 10 tonnellate all’anno.
7.3 Capitolo 3: Entrata in vigore
Art. 95
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2015.