Progetto revisione totale OPChim

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine

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Prodotti chimici

Art. 90 Decisioni delle autorità esecutive cantonali

Se dal controllo risulta che le disposizioni degli articoli 88 capoverso 2 e 89 capoverso 1 sono state violate, l’autorità del Cantone in cui gli assoggettati hanno il domicilio o la sede sociale decide le misure del caso.

6.2.2 Sezione 2: Controllo dell’utilizzazione e promozione del comportamento ecologico

Art. 91

1 Le autorità esecutive cantonali controllano se sono rispettate le disposizioni particolari relative all’utilizzazione (art. 55–59 e 61–67). L’articolo 25 capoverso 1 secondo periodo LPChim si applica per analogia.

2 I Cantoni promuovono il comportamento ecologico.

7 Titolo settimo: Disposizioni finali

7.1 Capitolo 1: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Art. 92 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogati:

1. ordinanza del 18 maggio 200561 sui prodotti chimici;

2. ordinanza del 28 giugno 200562 del DFI concernente la classificazione e la caratterizzazione delle sostanze.

Art. 93 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 6.

7.2 Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 94

1 Per i preparati che sono stati imballati ed etichettati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza secondo le disposizioni degli articoli 35–50 dell’ordinanza del 18 maggio 200563 sui prodotti chimici nella versione del 1° dicembre 201264 vige quanto segue:

61 RU 2005 2721, 2007 821, 2009 401, 2010 5223, 2012 6103, 2013 2327, 2014 2073

62 RU 2005 3397, 2009 443, 2009 5857, 2012 6153, 2014 191

63 RU 2005 2721, 2007 821, 2009 401, 2010 5223, 2012 6103, 2013 2327, 2014 2073

64 RU 2012 6103