Progetto revisione totale OPChim
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine
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Ordinanza
b. le indicazioni che figurano nella scheda di dati di sicurezza.
2 I servizi di valutazione possono incaricare l’organo di notifica di:
a. verificare la composizione e le proprietà fisico-chimiche di sostanze, preparati e oggetti;
b. chiedere alle autorità esecutive cantonali di prelevare campioni.
3 Se vi è motivo di ritenere che la valutazione o la classificazione non sia stata effettuata o sia stata effettuata in modo scorretto, su richiesta di un servizio di valutazione l’organo di notifica esige dal fabbricante:
a. tutti i documenti che sono serviti a determinare le proprietà pericolose o ai fini della valutazione;
b. se del caso, la scheda di dati di sicurezza.
4 Su richiesta di un servizio di valutazione, l’organo di notifica esige dal fabbricante l’esecuzione di esami o valutazioni più approfondite se vi sono indizi che:
a. le sostanze o i preparati, i loro prodotti derivati o rifiuti possano mettere in pericolo l’essere umano o l’ambiente;
b. gli oggetti, i loro prodotti derivati o rifiuti possano mettere in pericolo l’ambiente.
5 Le autorità esecutive dispongono inoltre delle competenze di cui all’articolo 42 LPChim e, in merito a un pericolo per l’ambiente, anche quelle di cui all’articolo 41 LPChim.
6 Se il fabbricante non ottempera a una decisione, l’organo di notifica vieta, su richiesta di un servizio di valutazione, l’ulteriore fornitura delle sostanze, dei preparati o degli oggetti in questione.
7 Per i prodotti cosmetici e le sostanze di partenza e gli additivi esclusivamente destinati a tal fine, il servizio competente per tali prodotti decide le misure necessarie. La partecipazione dell’UFAM è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 199756 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Art. 83 Sorveglianza in relazione alla difesa nazionale
Per le questioni che riguardano la difesa nazionale, l’organo di notifica verifica, d’intesa con i servizi di valutazione, se le disposizioni della presente ordinanza sono rispettate.
Art. 84 Controllo delle importazioni e delle esportazioni
1 Su richiesta dell’organo di notifica, gli uffici doganali controllano se le sostanze, i preparati o gli oggetti sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza.
2 I servizi di valutazione possono invitare l’organo di notifica a presentare una richiesta secondo il capoverso 1.
3 Qualora vi sia il sospetto di un’infrazione, gli uffici doganali sono autorizzati a fermare la merce alla dogana e a ricorrere alle altre autorità esecutive secondo la