Progetto revisione totale OPChim
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine
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Ordinanza
d. alla valutazione dei rischi secondo l’articolo 16 LPChim.
6.1.6 Sezione 6: Emolumenti
Art. 87
L’obbligo di pagare emolumenti e il calcolo degli stessi per atti amministrativi delle autorità esecutive federali ai sensi della presente ordinanza sono retti dall’ordinanza del 18 maggio 200560 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.
6.2 Capitolo 2: Cantoni
6.2.1 Sezione 1: Controllo successivo
Art. 88 Compiti delle autorità esecutive cantonali
1 Le autorità esecutive cantonali controllano mediante prelievo di campioni le sostanze, i preparati e gli oggetti che si trovano sul mercato.
2 Nell’ambito di tali controlli le autorità esecutive cantonali verificano se:
a. gli obblighi di notifica, di comunicazione e di annuncio (art. 24, 34, 48, 52 e 53), nonché le disposizioni relative alle informazioni ulteriori (art. 46) sono stati adempiuti;
b. l’imballaggio è conforme alle disposizioni pertinenti (art. 8 e 9);
c. l’etichettatura è conforme alle disposizioni pertinenti (art. 10–13);
d. le prescrizioni relative alla messa a disposizione, all’aggiornamento e alla conservazione della scheda di dati di sicurezza (art. 21–23) sono rispettate e se le indicazioni figuranti sulla scheda non sono manifestamente scorrette;
e. le prescrizioni sulla pubblicità (art. 60) e i campioni (art. 68) sono rispettate;
f. l’obbligo di fornire informazioni durante la consegna di un oggetto contenente una sostanza estremamente preoccupante (art. 71) è adempiuto.
Art. 89 Collaborazione tra le autorità esecutive cantonali e federali
1 L’organo di notifica ordina alle autorità esecutive cantonali, di propria iniziativa o su richiesta di un servizio di valutazione, di controllare determinate sostanze, preparati o oggetti, in particolare anche secondo l’articolo 82 capoverso 1.
2 Le autorità esecutive cantonali rilevano campioni su richiesta dell’organo di notifica.
3 Se i controlli danno adito a contestazioni di rilievo, l’autorità preposta al controllo ne informa l’organo di notifica e le autorità competenti per le decisioni secondo l’articolo 90.
4 Se vi è il fondato sospetto che una classificazione sia scorretta, l’autorità preposta al controllo ne informa l’organo di notifica.