Progetto revisione totale OPChim
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine
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Prodotti chimici presente ordinanza. Queste ultime procedono a ulteriori chiarimenti e prendono le misure del caso.
6.1.4 Sezione 4: Adeguamenti alle prescrizioni tecniche
Art. 85
D’intesa con l’UFAM e la SECO, l’UFSP adegua gli allegati indicati di seguito:
a. allegato 2:
1. definisce la versione determinante degli allegati del regolamento UE-CLP57,
2. prende in considerazione le modifiche delle direttive sui test dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e definisce la versione determinante del regolamento (CE)
n. 440/200858,
3. definisce la versione determinante dell’allegato II del regolamento UE-REACH59;
b. allegato 3: prende in considerazione le modifiche dell’«elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006» secondo l’articolo 59 paragrafo 1 del regolamento UE-REACH;
c. allegato 4: prende in considerazione le modifiche agli allegati III e VII-XI del regolamento UE-REACH.
6.1.5 Sezione 5: Delega di compiti e competenze a terzi
Art. 86
1 I servizi federali competenti possono delegare, parzialmente o completamente, a enti di diritto pubblico o a privati adeguati i compiti e le competenze loro conferiti dalla presente ordinanza.
2 Per quanto concerne l’esecuzione della protezione della salute, la delega è limitata:
a. alla verifica del controllo autonomo;
b. alla valutazione nel quadro della verifica della notifica e delle informazioni ulteriori;
c. alle attività informative secondo l’articolo 28 LPChim;
57 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
58 Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 mag. 2008 , che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1, modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 260/2014, GU L 81 del 19.3.2014, pag. 1.
59 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.