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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 197Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 3 Certificato d’esportazione

Le foreste e le zone boschive, in genere habitat naturale dei funghi selvatici, sono ecosistemi che tendono a conservare il cesio radioattivo mediante uno scambio ciclico fra suolo e vegetazione. Di conseguenza, nel periodo trascorso dall’incidente di Chernobyl, la contaminazione permanente dei funghi selvatici da cesio radioattivo è scesa solo leggermente e, per alcune specie, può addirittura essere aumentata. Esistono quindi fondate ragioni per sospettare che i funghi selvatici importati dai paesi di cui all’allegato 2 possano presentare valori di cesio eccessivi. Partite del genere devono perciò essere sottoposte a un controllo frontaliero particolare, ragione per cui, all’atto dell’importazione di certe partite di funghi selvatici, si richiede la presentazione di un certificato d’analisi. Tale certificato deve provare che la partita è stata analizzata da un laboratorio accreditato e che il valore massimo di cesio (somma di 134 e 137), pari a 600 Bq/kg, non è stato superato.

Art. 4 Controlli all’importazione

Alla frontiera, le autorità doganali controllano la conformità dei certificati in modo sistematico. Qualsiasi partita importata di funghi selvatici non accompagnata da un certificato conforme può essere rispedita o perlomeno sequestrata finché non sia stato provato il rispetto dei valori massimi. Peraltro, nel caso in cui la partita di funghi importati superi i 10 kg di peso si dovrà effettuare un controllo fisico sistematico (è da controllare il 100% delle partite).

Per le altre merci il rispetto dei valori fissati nell’articolo 2 è controllato a campione.

II Finanziamento dei controlli

I controlli all’importazione saranno effettuati dalle autorità doganali. Gli emolumenti devono essere calcolati in base all’articolo 110 della nuova ordinanza concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari. Per i controlli in Svizzera, gli emolumenti degli organi di controllo dei Cantoni sono calcolati secondo l’articolo 113 (controllo normale) e 114 (controllo intensificato se la dogana delega il controllo a un Cantone).