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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Articolo 9: Specie animali ammesse per l’ottenimento di derrate alimentari
Come avviene nel diritto attuale, è di competenza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) determinare le specie animali che sono ammesse per la produzione di derrate alimentari. Anche in futuro i cani e i gatti non rientreranno tra esse.
Articolo 10: Igiene
Il contenuto di questa disposizione è identico a quello dell'articolo 47 ODerr in vigore. Non ci sono modifiche neanche relativamente alla competenza del DFI sull'emanazione di disposizioni speciali per la fabbricazione di derrate alimentari in regioni geograficamente difficili o secondo metodi tradizionali.
Articolo 11: Materie prime, prodotti intermedi e semilavorati
Questa disposizione corrisponde all'articolo 9 dell'ODerr attuale. La parte del periodo «trattamento o lavorazione a regola d'arte» è stata sostituita con «trattamento o trasformazione secondo la buona prassi di fabbricazione (BPF)». Dal punto di vista dei contenuti, tuttavia, non cambia nulla.
Articolo 12: Divieto di inganno
Il divieto di inganno è stato ripreso integralmente dall'articolo 10 dell'ODerr attuale. La novità consiste nel fatto che nel capoverso 1 sono state inserite esplicitamente le «informazioni utilizzate per le derrate alimentari». In questo modo si intende chiarire che il divieto di inganno deve valere anche e soprattutto per le informazioni che vengono diffuse via Internet o sui social network. L'intento è quello di estendere il divieto di inganno a qualsiasi tipo di informazione utilizzata per le derrate alimentari.
Relativamente alla lettera e si precisa che l'ordinanza DOP/IGP è attualmente in fase di revisione. Essa sarà estesa ai prodotti non agricoli come il sale o l'acqua minerale. La lettera e sarà adeguata di conseguenza dopo l'entrata in vigore di detta revisione.
Come avviene già oggi, quando si esegue la normativa sulle derrate alimentari si devono rispettare le disposizioni della legge sulla protezione dei marchi in materia di provenienza dei prodotti (cfr. art. 18 cpv. 2 nLDerr e il relativo messaggio6). In relazione alle derrate alimentari, il capoverso 2 lettera f specifica esplicitamente che è vietato l'uso non ammesso o ingannevole di indicazioni sulla provenienza (cfr. art. 47–48d della legge sulla protezione dei marchi del 28 agosto 1992, Legge sulla protezione dei marchi, RS 232.11) Le autorità incaricate del controllo delle derrate alimentari potranno quindi basarsi sulla legislazione sulle derrate alimentari per procedere contro le indicazioni che traggono in inganno i consumatori relativamente alla provenienza del prodotto in questione. La legislazione sulle derrate alimentari non può fungere da base per procedere contro le violazioni della legge sulla protezione dei marchi ai sensi dell'articolo 18 della nuova legge sulle derrate alimentari. Spetta ai concorrenti interessati risolvere questo tipo di controversie procedendo per via civile.
Un'ulteriore novità è costituita dalla seconda parte della lettera g. Per le bevande alcoliche viene mantenuto il divieto relativo alle indicazioni che in qualche modo si riferiscono alla salute. Tuttavia, per adeguarsi al diritto europeo relativo alle indicazioni sulla salute, è stato aggiunto che per il DFI è fatta salva la possibilità di concedere tali denominazioni per le bevande alcoliche tradizionali (cfr. anche art. 34 cpv. 5 dell'ordinanza del DFI relativa alle informazioni sulle derrate alimentari, OID).
6 FF 2011 5571