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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
II. Commenti alle singole disposizioni
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1: Oggetto e definizioni
Articolo 1: Oggetto e altro diritto applicabile
Il campo di applicazione è basato su quello della nuova legge sulle derrate alimentari. In linea di principio il campo di applicazione comprende ogni aspetto dell'utilizzo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, compresi l'importazione, l'esportazione, il deposito e il trasporto. L'obiettivo è comprendere anche "la distribuzione di informazioni" sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso. Si tratta di un nuovo concetto che tiene comunque conto della tendenza attuale a commercializzare e pubblicizzare le derrate alimentari e gli oggetti d'uso anche sui social network. Di conseguenza, nell'articolo 42 dell'ordinanza è stata inserita anche una disposizione sulle derrate alimentari offerte tramite l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza. Una disposizione analoga non è ancora presente per gli oggetti d'uso, dato che in questo campo il diritto UE non è ancora armonizzato e un percorso nazionale individuale da parte della Svizzera causerebbe ostacoli al commercio.
Come avviene già nel diritto attuale, le ordinanze che disciplinano la produzione primaria nel settore dell'agricoltura e della macellazione sono prevalenti rispetto alla nuova ODerr (cpv. 2 lett. a e b). Per quanto riguarda la relazione tra la nuova ODerr e l'ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), resta valido il principio secondo il quale l'OITE è prevalente rispetto all'ODerr. Se l'OITE non comprende regolamentazioni particolari rispetto all'ODerr, quest'ultima si applica a titolo complementare.
Per quanto riguarda la relazione tra la nuova ODerr e il diritto sui prodotti da costruzione (tubazioni per l'acqua potabile) si applica il capoverso 2 lettera c: in base all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA, RS 0.946.526.81), la Svizzera ha l'obbligo di disciplinare le condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti da costruzione del «settore armonizzato» in modo equivalente alle condizioni europee e di non emanare ulteriori condizioni per l'immissione in commercio (vedi il Messaggio concernente la legge federale sui prodotti da costruzione, FF 2013 7467, 7490). Per raggiungere questo obiettivo, nell'articolo 1 capoverso 2 lettera c è stata introdotta una specifica norma di conflitto. La legge sui prodotti da costruzione (LProdC, RS 933.0) disciplina gli obblighi di fabbricanti, importatori e distributori nel campo dei prodotti da costruzione, i requisiti per l'immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato. In alcuni casi, vale a dire quando si tratta di uso, messa in servizio, applicazione o installazione di prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, sono tuttavia applicabili anche le prescrizioni tecniche del diritto in materia di derrate alimentari (cfr. art. 1 cpv. 3 lett. b LProdC). L'articolo 1 capoverso 3 LProdC riporta anche gli altri casi in cui, oltre al diritto in materia di prodotti da costruzione, si applicano anche le prescrizioni tecniche del diritto in materia di derrate alimentari (lett. a. c e d).
Articolo 2: Definizioni
La presente revisione ha lo scopo di armonizzare ancora meglio il diritto svizzero in materia di derrate alimentari con quello della UE. Per questo è indispensabile, per quanto possibile e sensato, recepire anche le definizioni del diritto UE. Le definizioni di cui al capoverso 1 corri-