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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
spondono quindi a quelle del diritto UE, se tale diritto le contempla. L'allegato al presente commento riporta le fonti delle varie definizioni.
Per quanto riguarda la parte tra parentesi della definizione di contaminanti (cpv. 1 n. 20) il termine usato è intenzionalmente diverso da «bestiame», che è il termine del testo UE. In Svizzera «bestiame» ha un significato molto ristretto, mentre il concetto inteso in questo caso è quello di detenzione di animali in generale. Anche il testo inglese corrispondente ha un'accezione più ampia («animal husbandry»).
Il capoverso 2 riporta il termine che viene utilizzato per indicare i valori massimi nell'ODerr e nelle ordinanze del DFI fondate su quest'ultima. Il problema consiste nel fatto che a tale proposito il diritto UE utilizza termini diversi a seconda del settore. Il diritto svizzero in vari settori fa riferimento a quello della UE, ma non vi è alcun obbligo di utilizzare nel diritto svizzero gli stessi termini che vengono usati nel diritto UE. Diversamente c'è il rischio che sorgano delle ambiguità. La soluzione proposta prevede che a livello di ODerr si utilizzi in linea di principio il termine «valore massimo», mentre nelle ordinanze emanate dal DFI si utilizzi il termine del diritto UE (quantità massima, concentrazione massima e valore massimo).
Per quanto riguarda il capoverso 3, si veda quanto esposto relativamente all'articolo 51.
Il capoverso 4 dispone che nel diritto svizzero sulle derrate alimentari i termini non definiti nel capoverso 1 sono utilizzati in base alle definizioni contenute negli atti normativi del diritto UE elencati. Per ottenere sicurezza del diritto su questo punto vengono specificati i relativi rimandi (indicazione degli articoli effettivi o delle sezioni degli allegati). Questa disposizione corrisponde al diritto vigente. Oltre all'indicazione dei rimandi, la novità è costituita dal fatto che tra gli atti normativi UE citati sono stati aggiunti i regolamenti (UE) 1169/20112 e (CE) n. 282/20083 nonché la direttiva 2009/48/CE4 e che si segnala esplicitamente che tutte le definizioni stabilite nel diritto svizzero sulle derrate alimentari sono prevalenti rispetto a quelle dei regolamenti UE indicati.
Sezione 2: Principi della procedura di autorizzazione
Articolo 3: Verifica
Il diritto attuale sulle derrate alimentari prevede diverse procedure di autorizzazione, le quali vengono disciplinate in modo esaustivo nelle ordinanze pertinenti, causando numerosi doppioni e ripetizioni. Per le nuove ordinanze si è deciso di disciplinare a livello centrale nell'O-Derr la procedura di autorizzazione con tutte le relative modalità e di inserire un rimando alle relative disposizioni dell'ODerr ogni qualvolta sia prevista detta procedura.
In conformità con le basi costituzionali della legge sulle derrate alimentari, nell'ambito di una procedura di autorizzazione si verifica sempre se la derrata alimentare o l’oggetto d’uso sono sicuri e se non vi è una violazione del divieto di inganno in relazione alle derrate alimentari o ai materiali e oggetti. Sebbene il divieto di inganno sussista anche per i prodotti cosmetici,
2 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
3 Regolamento (CE) N. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006, versione della GU L 86 del 28.3.2008, pag. 9.
4 La direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/84/UE, GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 49.