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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
detti prodotti non vengono riportati nell'articolo 3 capoverso 1 lettera b in quanto il nuovo diritto sui prodotti cosmetici non prevede più alcuna procedura di autorizzazione.
Articolo 4: Persone a cui si rilascia un’autorizzazione
Questa disposizione corrisponde all’articolo 5 capoverso 2 dell'ODerr in vigore. Per garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso è importante che le autorità di esecuzione possano rivolgersi a una persona responsabile in Svizzera. L'emanazione di disposizioni all'estero è possibile solo a determinate condizione e solo con oneri amministrativi supplementari. Inoltre, l'esecuzione di disposizioni all'estero è soggetta a notevoli limiti.
Articolo 5: Durata, rinnovo, estinzione e revoca
Questa disposizione corrisponde ai capoversi 3 e 4 dell'attuale articolo 5.
Articolo 6: Perizia e altri elementi di valutazione
Come nel diritto attuale (art. 6 cpv. 2 ODerr), l’USAV deve avere la possibilità di pretendere che i richiedenti presentino una perizia, allestita a loro spese, che attesti che la derrata alimentare o l’oggetto d’uso sono sicuri e possiedono le qualità indicate. Questo può avvenire segnatamente se si rende necessario chiarire una questione controversa dal punto di vista scientifico (cpv. 1).
Deve anche essere possibile avvalersi di periti esterni o esigere ulteriori elementi di valutazione, ma solo previo accordo con il richiedente (cpv. 2).
Articolo 7: Informazione
D'ora in avanti l'USAV è esplicitamente incaricato di informare le autorità di esecuzione cantonali sulle autorizzazioni rilasciate (cpv. 1).
Inoltre, come in precedenza, le autorizzazioni rilasciate devono essere pubblicate in Internet (cpv. 2).
Capitolo 2: Derrate alimentari
Sezione 1: Disposizioni generali
Articolo 8: Valutazione della nocività per la salute e dell’idoneità al consumo
I requisiti per la sicurezza delle derrate alimentari sono definiti nell'articolo 7 della nuova legge sulle derrate alimentari e sono allineati alla corrispondente formulazione del diritto UE (cfr. art. 14 del regolamento (CE) 178/20025). Dato che l'articolo 14 del regolamento (CE) 178/2002 sulla sicurezza alimentare è molto dettagliato, non è stato possibile recepire l'intera disposizione nella nuova legge. Per questo motivo le parti della disposizione UE che si limitano a definire concretamente il concetto di sicurezza alimentare saranno recepite nel diritto svizzero a livello di Consiglio federale.
5 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14.