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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 196Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
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Ordinanza dell’USAV concernente le condizioni per l’immissione sul mercato e l’importazione di derrate alimentari a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl
I. Introduzione
L’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl il 26 aprile 1986 ha causato la dispersione nell’atmosfera di notevoli quantità di cesio, un elemento radioattivo. Quasi 30 anni dopo, in certe derrate alimentari provenienti da paesi europei, si riscontrano ancora casi di contaminazione radioattiva. Di conseguenza, allo scopo di proteggere la salute dei consumatori, è indispensabile fissare valori massimi di cesio 134 e 137 al di sopra dei quali le derrate alimentari contaminate dovrebbero essere considerate non idonee al consumo.
II Commento sui singoli articoli
Art. 1 Campo d’applicazione
La ricaduta di cesio radioattivo conseguente all’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl il 26 aprile 1986 ha raggiunto un gran numero di paesi europei, Svizzera compresa. Poiché tale elemento, se ingerito in quantità eccessiva, può costituire un pericolo per la salute dei consumatori, è necessario fissare requisiti per l’immissione sul mercato e l’importazione dei prodotti potenzialmente contaminati. I requisiti fissati nell’ordinanza in esame sono gli stessi che l’Unione europea ha adottato nel regolamento n. 1635/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl nonché nel regolamento n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl.
Art. 2 Valori massimi di cesio 134 e 137
Dal 1986 la Commissione europea valuta regolarmente i potenziali rischi per la salute umana che presentano le derrate alimentari contaminate da cesio radioattivo. Tale pertinente attività di valutazione tiene conto del tempo di dimezzamento fisico della sostanza in questione e degli effetti sulla salute umana. I valori massimi fissati nell’ordinanza in esame sono perciò quelli che risultano da tali valutazioni e che si trovano anche nei diversi regolamenti europei sopra citati. Tali valori massimi di cesio 134 e 137 sono peraltro conformi al livello raccomandato dalla Commissione del Codex alimentarius.