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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

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(cosiddetti enzimi alimentari), anche laddove essi sono impiegati come coadiuvanti tecnologici. Il campo d’applicazione non include gli enzimi aggiunti alle derrate alimentari non per adempiere a funzioni tecnologiche ma perché destinati al consumo, come ad esempio gli enzimi utilizzati a scopi nutritivi o per stimolare la digestione. Neanche le colture microbiche utilizzate in modo naturale nella produzione di derrate alimentari (p. es. formaggio, vino) e che possono anche produrre enzimi sono considerate enzimi alimentari.

Art. 2

Questa disposizione contiene definizioni per l’applicazione dell’ordinanza. Oltre ad esse valgono le definizioni contenute nella nuova legge sulle derrate alimentari e nella nuova ordinanza ODerr.

Art. 3

Nell’applicazione di procedimenti e trattamenti tecnologici, si deve innanzitutto prestare attenzione al fatto che le derrate alimentari trattate rimangano ineccepibili dal profilo igienicosanitario e che l’influenza di tali procedimenti su di esse sia ridotto al minimo. Di questi due punti si deve tener conto specificamente anche nel quadro del controllo autonomo. Ciò significa che essi devono essere integrati nella buona prassi procedurale e nelle procedure fondate sul Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

Art. 4

Le prescrizioni in materia di irradiazione e le condizioni per il trattamento delle derrate alimentari sono enunciate negli allegati 1 e 2.

Art. 56

Secondo l’allegato 2, parte A, numero 1 dell’avamprogetto dell’ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OID), la designazione di derrata alimentare deve essere completata con dati relativi al suo stato fisico o al particolare trattamento che ha subito, sempreché l’omissione di questo dato possa trarre in inganno il consumatore. Per concretizzare questo principio e in ossequio alla certezza giuridica, nella presente ordinanza si stabilisce che tutte le derrate alimentari che sono state trattate secondo un procedimento previsto dall'ordinanza, devono essere caratterizzate con iscrizioni quali «trattati con ozono», «trattati con cloro», «trattati con UV» oppure «trattati ad alta pressione».

Art. 67

Secondo il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli enzimi alimentari, deve essere istituito un elenco comunitario degli enzimi alimentari autorizzati ad essere immessi in commercio che, tuttavia, attualmente non è ancora disponibile. Fino alla sua istituzione, gli enzimi potranno essere impiegati conformemente alla buona prassi di fabbricazione (BPF). Per il resto devono essere soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 2.

Art. 78

Nell’allegato 3 sono elencati i solventi da estrazione e le quantità massime di residui. Questo allegato è regolarmente adeguato al diritto UE.