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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 193Fedlex · Rapporto esplicativo

Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV

Commenti

all'ordinanza del DFI sui procedimenti tecnologici e sugli ausiliari tecnologici atti alla preparazione di derrate alimentari

I. Situazione di partenza

Attualmente nel diritto sulle derrate alimentari si sta valutando se determinati procedimenti tecnologici atti a prolungare la conservabilità delle derrate alimentari e ad aumentare la loro sicurezza igienico-microbiologica sono procedimenti conformi all’articolo 19 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr RS 817.02), il che li renderebbe applicabili senza autorizzazione, ed è in corso l'approvazione di alcuni nuovi procedimenti sulla base dell'articolo 20 ODerr. Con la presente revisione viene realizzato ciò che era da tempo previsto, ossia descrivere alcuni procedimenti soggetti ad autorizzazione in un'ordinanza e quindi renderli generalmente ammissibili.

Gli enzimi alimentari che non sono definiti e impiegati come additivi alimentari attualmente non sono affatto disciplinati o lo sono come coadiuvanti tecnologici. I residui di solventi da estrazione ammessi sono contemplati nell’ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE; RS 817.021.23). Si vuole ora disciplinare gli enzimi e i solventi da estrazione congiuntamente in un’unica ordinanza. Scopo di questa normativa è ridurre al minimo l’incertezza giuridica nella valutazione e nell’omologazione di enzimi alimentari ed eliminare gli ostacoli tecnici al commercio nei rapporti con l’UE in questo settore.

L’UE ha disciplinato determinati procedimenti tecnologici ed emanato disposizioni sui solventi di estrazione (direttiva 2009/32/CE1) e, con il regolamento (CE) n. 1332/20082, anche normative sugli enzimi. Con la presente ordinanza s’intende armonizzare il diritto svizzero a quello UE, in modo da creare le medesime condizioni vigenti nelle comunità europea.

II. Commenti alle singole disposizioni

Art. 1

Il presente articolo descrive l’oggetto e il campo d’applicazione dell’ordinanza. Quest’ultima si applica agli enzimi aggiunti a una derrata alimentare per adempiere a una funzione nella fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o deposito

1 Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti; GU L

141 del 6.6.2009, pag. 3.

2 Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97; GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7