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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 72Fedlex · Rapporto esplicativo
Lett. l: la definizione europea relativa agli ingredienti è stata ripresa invariata dal regolamento europeo (art. 19 par. 1 lett. g reg. UE). Essa si basa sulle modalità di caratterizzazione di cui agli articoli 8 e 9 OCos.
Lett. m–w: le definizioni che spiegano le differenti categorie di prodotti cosmetici alla fine degli allegati 2–6 sono state riprese interamente dal regolamento europeo (preambolo agli allegati 2–6, punto 1). Le ciglia sono escluse dai prodotti per capelli/barba e baffi e sono quindi regolamentate in modo specifico nei differenti allegati.
Cpv. 2: questo capoverso rimanda all’allegato 1 che elenca esempi di prodotti cosmetici (attualmente all. 1 OCos). L’elenco corrisponde al considerando 7 del regolamento europeo e non è esaustivo.
Le gomme da masticare e le caramelle per la cura dei denti e della bocca non sono più menzionate esplicitamente in questa ordinanza. Sono considerati prodotti cosmetici se il loro scopo d’utilizzo rientrano nella definizione di un prodotto cosmetico e sono quindi compresi nella categoria dei prodotti igienici per la cura dei denti e della bocca. Per le gomme da masticare e le caramelle in qualità di derrate alimentari, le dichiarazioni di salute autorizzate sono elencate negli allegati della nuova ordinanza del DFI relativa alle informazioni sulle derrate alimentari.
Sezione 2 Obblighi del fabbricante, dell’importatore e del distributore
Art. 3
Cpv. 1: per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato svizzero, un fabbricante o un importatore deve essere designato in Svizzera per ragioni di sorveglianza del mercato. Questa persona è responsabile degli obblighi fissati in questa ordinanza e deve assicurarsi che il prodotto cosmetico è anche conforme a questi requisiti.
Non è possibile riprendere la definizione di «persona responsabile» come definita nell’articolo 4 del regolamento europeo, poiché questa persona responsabile deve essere localizzata unicamente in Europa e non corrisponde del tutto alla definizione definita nel diritto alimentare svizzero.
Cpv. 2: il fabbricante e l’importatore possono delegare i loro obblighi a una persona come previsto anche dal regolamento europeo (art. 4 reg. UE).
Cpv. 3: può succedere, ad esempio, che un distributore si procuri della merce presso un fabbricante o un importatore e che ne modifichi il colore, la forma o la composizione. Queste modifiche possono avere ripercussioni in termini di sicurezza. In simili circostanze il distributore si sostituisce al fabbricante e all’importatore e deve quindi assumersi gli obblighi che ne derivano. La traduzione delle informazioni relative a un prodotto cosmetico già immesso sul mercato non è considerata come una modifica che rischi di incidere sulla conformità del prodotto conformemente all’articolo 4 paragrafo 6 del reg. UE.
Cpv. 4: gli obblighi del distributore sono meno esigenti rispetto a quelli del fabbricante o dell’importatore. Essi sono analoghi a quelli relativi al distributore descritti nell’articolo 6 del regolamento europeo.