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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 70Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Commento relativo all’
ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos)
I. Situazione iniziale
Lo scopo di questa revisione totale dell’ordinanza sui cosmetici (OCos, RS 817.023.31) è di limitare le divergenze legali con l’Unione europea (UE) e di garantire, nell’ambito dei cosmetici, un livello di sicurezza equivalente in Svizzera. Pertanto, la presente ordinanza sui cosmetici è sottoposta a revisione conformemente al regolamento europeo n. 1223/20091 (reg UE).
Questo regolamento sui cosmetici si basa, in parte, sui principi del «nuovo approccio» in materia di armonizzazione e chiarisce gli obblighi di ogni operatore sul mercato. Non è quindi possibile riprendere tutte le disposizioni di questo regolamento senza un accordo contrattuale con l’UE che eliminerebbe gli ostacoli tecnici al commercio (sotto forma, ad esempio, di un accordo che prevede il reciproco riconoscimento ARR).
Senza un simile accordo, la notifica dei prodotti cosmetici e dei prodotti contenenti nanomateriali per mezzo della base elettronica centralizzata europea (Cosmetic products notification portal, CPNP), il sistema di allerta rapido europeo (Rapex), una stretta collaborazione con le autorità competenti europee nella sorveglianza del mercato e il riconoscimento della persona responsabile «europea» attualmente non possono essere integrati nel diritto svizzero.
In questa revisione devono essere menzionate importanti modifiche, in particolare la documentazione relativa a un prodotto cosmetico che deve essere messa a disposizione delle autorità competenti (Product file information), il cui rapporto di valutazione della sicurezza è redatto da una persona qualificata, l’acquisizione della buona prassi di fabbricazione e di un nuovo sistema di cosmetovigilanza. Le nuove disposizioni legali relative al divieto degli esperimenti sugli animali sono contenute nell’articolo 58 della nuova ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr).
1 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1004, GU L 282 del 26.9.2014, pag. 5.