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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 75Fedlex · Rapporto esplicativo

corti dei nomi chimici. In assenza di una denominazione comune dell’ingrediente, viene utilizzato un termine che figura nella nomenclatura generalmente autorizzata.

Cpv. 2: una nuova chiarificazione riguardante i saponi, le perle da bagno e i piccoli prodotti è stata ora introdotta e corrisponde all’articolo 19 paragrafo 3 del regolamento europeo.

Art. 9 Altre indicazioni sulla caratterizzazione

Questo articolo definisce le altre indicazioni che devono essere apportate sull’imballaggio e sul recipiente dei cosmetici oltre all’elenco degli ingredienti. Per motivi di chiarezza queste indicazioni sono elencate in un articolo diverso da quello relativo all’elenco degli ingredienti.

Cpv. 1 lett. b: il nome, la ragione sociale e l’indirizzo del fabbricante o dell’importatore con sede in Svizzera devono figurare sull’imballaggio e sul recipiente. Questa informazione è necessaria per la sorveglianza del mercato e dà così accesso alla persona che può fornire la documentazione informativa relativa al prodotto cosmetico, in modo diretto (fabbricante o importatore) e indiretto (distributore).

Cpv. 1 lett. c: il Paese di provenienza deve figurare sull’imballaggio e sul recipiente.

Cpv. 1 lett. d: un nuovo simbolo concernente la data di durata minima è introdotta nell’allegato 9 OCos, che corrisponde all’allegato VII del regolamento europeo.

Cpv. 2: questa formulazione è stata ripresa dall’ambito dei giocattoli.

Cpv. 4: una nuova chiarificazione concernente le disposizioni legali applicabili4 ai cosmetici presentati non imballati o imballati in loco è stata ora introdotta e corrisponde all’articolo 19 paragrafo 3 del regolamento europeo.

Art. 10 Dichiarazioni

Cpv. 1 e 2: sei criteri comuni generali (conformità alle norme, veridicità, supporto probatorio, onestà, correttezza, decisioni informate), applicabili alle dichiarazioni di un prodotto cosmetico, sono stati adottati in Europa ed elencati nell’allegato 11 conformemente all’articolo 20 paragrafo 2 del regolamento europeo5. Essi sono applicabili a tutte le dichiarazioni, indipendentemente dal supporto o dal tipo di strumento di commercializzazione utilizzato, dalle funzioni del prodotto e dal pubblico target. Questi criteri devono essere interpretati tenendo conto delle linee guida della Commissione europea6.

Un elenco dei criteri specifici è in corso di elaborazione e sarà aggiunto all’allegato 11 non appena disponibile.

Cpv. 3: questo capoverso fornisce precisazioni riguardanti le dichiarazioni sulla sperimentazione animale conformemente all’articolo 20 paragrafo 3 del regolamento europeo.

4 Ordinanza sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (RS

941.204).

5 Regolamento (UE) n. 655/2013, del 10 luglio 2013, che stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici, GU L 190 dell’11.7.2013, pag. 31.

6 Guidelines to Commission Regulation (EU) n° 655/2013 laying down common criteria for the justification of claims used in relation to cosmetic products, Link: http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/guide_reg_claims_en.pdf