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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 71Fedlex · Rapporto esplicativo

II Commento alle singoli disposizioni

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La definizione di un prodotto cosmetico di cui al capoverso 1 è simile a quella della legislazione europea (v. art. 51 cpv. 1 ODerr). Tuttavia, la sua interpretazione fino a questa revisione presentava differenze soprattutto per quanto riguarda il termine di «esclusivamente o prevalentemente»: in Svizzera, era possibile un solo scopo di utilizzo. D’ora in avanti la Svizzera seguirà l’interpretazione dell’Europa, ovvero che un prodotto cosmetico ha una dichiarazione (scopo d’utilizzo) principale e può avere anche uno scopo di utilizzo secondario (dichiarazione secondaria).

Il capoverso 2 descrive i diversi ambiti relativi ai prodotti cosmetici in questa ordinanza, in particolare i requisiti minimi della documentazione, le sostanze vietate, le sostanze soggette a restrizioni e autorizzate nei cosmetici, le modalità di caratterizzazione e di pubblicità, i processi di fabbricazione e le regole d’igiene nonché i vari compiti delle diverse persone coinvolte (fabbricante, importatore e distributore).

La sezione di questa ordinanza relativa alla documentazione e al rapporto sulla sicurezza non si applica ai prodotti cosmetici artigianali venduti localmente, al fine di sostenere i venditori locali. Non si può esigere da queste persone di elaborare una documentazione informativa con un rapporto sulla sicurezza come definiti nell’ordinanza sui cosmetici. In effetti, il consumatore finale deve anche essere consapevole del fatto che per questi prodotti cosmetici non può aspettarsi gli stessi criteri di sicurezza.

Art. 2 Definizioni

Le definizioni importanti relative alla legislazione dei prodotti cosmetici sono menzionate in questo capoverso come segue:

Lett. a e b: le definizioni relative alla sostanza e alla miscela fanno riferimento alla definizione di un prodotto cosmetico. Esse corrispondono alle definizioni del regolamento europeo (art. 2 par. 1 lett. b e c reg. UE)

Lett. c e d: le definizioni del fabbricante e dell’importatore sono state riprese dal regolamento europeo (art. 2 par. 1 lett. d e i reg. UE). Essi devono però avere la propria sede in Svizzera.

Lett. e: la definizione relativa al distributore è stata ripresa dal regolamento europeo, adattando però la localizzazione dell’immissione sul mercato (art. 2 par. 1 lett. e reg. UE).

Lett. f, g, e h: queste lettere definiscono i coloranti, i conservanti e i filtri UV (art. 2 par. 1 lett. m, l e n reg. UE). Queste definizioni si trovano già nell’allegato 3 OCos.

Lett. i: la definizione europea relativa ai nanomateriali è stata ripresa invariata dal regolamento europeo (art. 2 par. 1 lett. k reg. UE). Va letta tenendo conto della raccomandazione europea 2011/696/UE2.

Lett. j e k: sono definiti un effetto indesiderabile e un effetto indesiderabile grave (art. 2 par. 1 lett. o e p reg. UE) che figurano anche nel rapporto sulla sicurezza dell’allegato 10 OCos.

2 Raccomandazione della Commissione, del 18 ottobre 2011, relativa alla definizione dei nanomateriali, GU L 275 del 20.11.2011, pag. 38.