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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 76Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 11 Informazione sulle sostanze
Questo articolo crea nuove regole sull’informazione che deve essere accessibile al pubblico conformemente all’articolo 21 del regolamento europeo.
Sezione 6 Fabbricazione e igiene
Art. 12 Requisiti generali
Cpv. 1: i cosmetici devono essere fabbricati in modo tale da assicurare al massimo la protezione della salute umana.
Cpv. 2: alcuni valori massimi per certi germi sono stati ora introdotti nell’allegato 13 OCos. In passato, alcuni erano menzionati nell’ordinanza sull’igiene (ORI). Questo capoverso riprende anche alcuni valori menzionati nel capitolo delle linee direttive concernenti la qualità microbiologica dei prodotti finiti del «SCCS’s notes of guidance for the testing of cosmetic substances and their safety evaluation», 8th Revision.
Art. 13 Buona prassi di fabbricazione
Al fine di rafforzare la sicurezza dei prodotti cosmetici, questo articolo introduce ora uno standard armonizzato per la fabbricazione dei prodotti cosmetici conformemente all’articolo 8 del regolamento europeo. Il rispetto di questa norma tecnica per la buona prassi di fabbricazione dei prodotti cosmetici di cui all’allegato 12 stabilisce una presunzione di conformità. Se i prodotti cosmetici sono conformi a questa norma, le autorità d’esecuzione nonché il fabbricante e l’importatore possono possono partire dal presupposto che questi soddisfano i criteri della buona prassi di fabbricazione. La certificazione ISO non è tuttavia obbligatoria.
Sezione 7 Notifica degli effetti indesiderabili gravi
Art. 14
Un sistema di «cosmetovigilanza» (notifica degli effetti indesiderabili gravi legati ai prodotti cosmetici) può essere istituito in Svizzera tra differenti operatori come in particolare l’USAV, le autorità esecutive, i fabbricanti/gli importatori/i distributori, al fine di delineare gli effetti indesiderabili gravi dei prodotti cosmetici come definiti nell’articolo 2 capoverso 2 lettera k. La notifica di questi ultimi sarà effettuata grazie all’utilizzo di moduli disponibili sul sito Internet dell’USAV. I consumatori e i professionisti della sanità potrebbero anche notificare gli effetti indesiderabili gravi all’USAV. Questo sistema di cosmetovigilanza riguarda soltanto la Svizzera.
In Europa, un simile sistema esiste già e gli effetti indesiderabili gravi dei prodotti cosmetici sono trasmessi alla Commissione UE e agli altri Stati membri tramite il sistema informatico europeo «internet-supported information and communication system for the pan-European market surveillance» (ICSMS; art. 23 reg. UE).
La difficoltà di questo sistema risiede nello smistamento e nell’interpretazione di casi riportati. Inoltre, è utile soltanto se è realmente conosciuto da professionisti che sono a contatto con i prodotti cosmetici.