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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 73Fedlex · Rapporto esplicativo
Sezione 3 Documentazione informativa e valutazione della sicurezza
Art. 4 Documentazione informativa
Per garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici si richiede una documentazione minima – che corrisponde all’attuale documentazione del controllo autonomo – per ogni prodotto cosmetico immesso per la prima volta sul mercato svizzero, conformemente all’articolo 11 del regolamento europeo.
Su richiesta il fabbricante o l’importatore deve poterla mettere a disposizione delle autorità cantonali esecutive per una durata di 10 anni a partire dalla data in cui l’ultima partita del prodotto cosmetico è stata immessa sul mercato.
Art. 5 Rapporto sulla sicurezza
L’elaborazione di un rapporto sulla sicurezza per ogni prodotto cosmetico, firmato da una persona qualificata, rilasciato per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato per la prima volta è un elemento molto importante di questa revisione e permetterà di certificare la sicurezza di un prodotto cosmetico o la sua innocuità per la salute umana. Le informazioni minime che devono figurare nel rapporto sulla sicurezza di un prodotto cosmetico sono elencate precisamente nell’allegato 10, che riprende integralmente l’allegato I del regolamento europeo. Al fine di sostenere meglio le piccole imprese sono disponibili delle linee direttive europee relative a questo rapporto3.
Cpv. 3: questo rapporto sulla sicurezza è firmato da una persona qualificata e specificamente definita (parte B).
Cpv. 6: Per i prodotti cosmetici che contengono nanomateriali non disciplinati dagli allegati 3– 6 OCos sono richieste informazioni supplementari relative al nanomateriale utilizzato al fine di assicurare un livello elevato di protezione della salute umana per questi prodotti. Queste informazioni corrispondono a quelle che devono essere notificate alla Commissione europea al momento della notifica dei prodotti cosmetici contenenti nanomateriali sei mesi prima della loro immissione sul mercato in aggiunta alla normale notifica di tutti i prodotti cosmetici (art. 16 par. 3 reg. UE). Dato che questa notifica europea concernente i nanomateriali non può essere
– come la notifica dei prodotti cosmetici – realizzata in Svizzera, queste informazioni devono figurare nel rapporto sulla sicurezza del prodotto.
Sezione 4 Sostanze vietate e sostanze soggette a restrizioni
Art. 6 Sostanze vietate
Cpv. 1: alcune sostanze non sono autorizzate a essere utilizzate nei prodotti cosmetici e sono ora elencate nell’allegato 2 (attualmente elencate nell’allegato 4 OCos). Esse fanno riferimento all’allegato II del regolamento europeo.
Cpv. 2: le sostanze CMR sono anche sostanze vietate nei prodotti cosmetici e questo capoverso corrisponde all’articolo 15 del regolamento europeo con un rimando diretto al diritto svizzero (attualmente menzionato nell’articolo 2 cpv. 5 OCos).
3 Decisione d’esecuzione della Commissione n. 674/2013, del 25 novembre 2013, relativa alle linee guida sull’allegato I del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici, GU L 315 del 25.11.2014, pag. 82.