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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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capoversi 4–6, 42 e 44, possono subire i seguenti trattamenti, sempre che essi siano tecnicamente adatti:

a. trattamenti con il calore o il freddo;

b. liofilizzazione;

c. concentrazione.

2 Le albicocche e le susine destinate alla fabbricazione di confettura possono subire, oltre alla liofilizzazione, altri trattamenti di disidratazione.

3 Le bucce di agrumi possono essere conservate in salamoia.

4 Lo zenzero può essere conservato essiccato o in sciroppo.

Art. 50 Caratterizzazione

1 Per i prodotti di cui agli articoli 39 capoversi 4–6, 42 e 44, oltre alle indicazioni secondo l’articolo 3 OIDerr9 devono figurare:

a. l’indicazione «fabbricato con … g di frutti per 100 g di prodotto finito» nello stesso campo visivo della denominazione specifica, dopo deduzione del peso dell’acqua usata per la preparazione degli estratti acquosi;

b. l’indicazione «tenore totale di zucchero: … g per 100 g» nello stesso campo visivo della denominazione specifica, se questo dato non è già presente in una caratterizzazione del valore nutritivo; il numero indicato rappresenta il valore rifrattometrico del prodotto finito, misurato a 20 °C; nella determinazione rifrattometrica è ammessa una differenza di ±3 per cento in massa.

2 La denominazione specifica deve essere completata con l’indicazione dei frutti utilizzati in ordine decrescente delle percentuali del peso delle sostanze di partenza. Per i prodotti fabbricati con tre o più tipi di frutti, la dichiarazione dei frutti utilizzati può essere sostituita dalla menzione «più frutti», da un’indicazione simile o dall’indicazione del numero di specie di frutti utilizzate.

Capitolo 6: Prodotti di confetteria

Sezione 1: Cacao, cioccolati e altri prodotti di cacao e di cioccolato

Art. 51 Cacao, cioccolati e altri prodotti di cacao e di cioccolato

Le fave di cacao, i semi di cacao e i prodotti da essi ottenuti, il cioccolato, i prodotti di cioccolato e gli altri prodotti a base di cioccolato o cacao sono definiti nell’allegato 5.

9 RS …