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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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2 Non rientrano in questa categoria le derrate alimentari già descritte nella presente ordinanza sotto una denominazione specifica.
Art. 47 Confettura di latte
Per confettura di latte, o confiture de lait, si intende un prodotto dal sapore di caramello ottenuto addensando latte e zucchero fino a raggiungere una consistenza pastosa.
Art. 48 Ingredienti ammessi
Sono ammessi gli ingredienti seguenti:
a. per le derrate alimentari di cui agli articoli 39 capoversi 4–6, 42 e 44:
1. oli e grassi commestibili quali agenti antischiuma,
2. miele al posto della totalità o di una parte delle sorte di zuccheri o del dolcificante alla frutta,
3. bevande spiritose, vino e vino liquoroso, frutta con guscio, arachidi, erbe aromatiche, spezie;
4. pectina liquida8;
5. vaniglia ed estratti di vaniglia;
b. per la confettura extra, la confettura, la gelatina extra e la gelatina: scorze di agrumi;
c. per la confettura extra, la confettura, la gelatina extra e la gelatina non fabbricate con agrumi: succo di agrumi;
d. per la confettura extra, la confettura, la gelatina extra e la gelatina fabbricate con mele cotogne: foglie di Pelargonium odoratissimum;
e. per la confettura e la gelatina fabbricate con fragole, lamponi, uva spina, ribes rosso o susine: succo di barbabietole rosse;
f. per la confettura extra e la confettura fabbricate con rosa canina, fragole, lamponi, uva spina, ribes rosso, rabarbaro o susine: succo di frutti rossi;
g. per la confettura: succhi di frutti;
h. per la marmellata e la marmellata-gelatina: oli eterici estratti da agrumi.
Art. 49 Trattamento e conservazione dei prodotti di partenza
1 La frutta, inclusi i pomodori, le parti commestibili dei gambi di rabarbaro, le carote, le patate dolci, i cetrioli, le zucche, i meloni e le angurie, nonché la polpa di frutta, la purea di frutta, le bucce di agrumi e gli estratti acquosi di frutti, utilizzati nella fabbricazione delle derrate alimentari secondo gli articoli 39