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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Art. 52 Requisiti
1 I prodotti realizzati con fave e semi di cacao, il cioccolato, i prodotti di cioccolato e gli altri prodotti a base di cioccolato o cacao devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5.
2 Ai cioccolati di cui all’allegato 5 numeri 6–9, 11 e 12 possono essere aggiunti, oltre al burro di cacao, i grassi vegetali descritti ed elencati nell’allegato 6. L’aggiunta può raggiungere al massimo il 5 per cento in massa del prodotto finito, da cui vanno dedotti gli altri ingredienti di cui al capoverso 3. Il tenore minimo prescritto di burro di cacao e di sostanza secca totale di cacao non deve tuttavia essere ridotto.
3 È permesso aggiungere altri ingredienti ai cioccolati secondo l’allegato 5 numeri 6–9, 11 e 12. La quantità globale di tali ingredienti non deve essere superiore al 40 per cento in massa del peso totale. Non è invece consentita l’aggiunta di:
a. grassi e oli animali non ottenuti interamente dal latte; e
b. farine di cereali e amidi, salvo per i prodotti di cui all’allegato 5 numeri 11 e 12.
Art. 53 Calcolo delle percentuali
1 Prima di calcolare le percentuali stabilite nell’allegato 5 per le derrate alimentari di cui all’allegato 5 numeri 6–9, 11 e 12, dalla massa dei prodotti finiti vanno dedotte le seguenti componenti:
a. gli ingredienti secondo l’articolo 52 capoverso 3;
b. gli aromi aggiunti;
c. gli emulsionanti aggiunti.
2 Il contenuto minimo dei cioccolati ripieni e dei pralinés si calcola dopo aver dedotto il peso degli ingredienti di cui all’articolo 52 capoverso 3 e il peso del ripieno.
3 Per i cioccolati ripieni e i pralinés la percentuale di cioccolato si calcola secondo il peso totale del prodotto finito, compreso il ripieno.
Art. 54 Denominazione specifica
1 I prodotti realizzati con fave e semi di cacao, il cioccolato, i prodotti di cioccolato e gli altri prodotti a base di cioccolato o cacao possono essere consegnati ai consumatori con una delle denominazioni specifiche stabilite nell’allegato 5 solo se soddisfano i requisiti corrispondenti.
2 Le denominazioni specifiche di cui all’allegato 5 possono essere impiegate a complemento delle designazioni di altri prodotti sempre che non possano essere confuse con tali prodotti.