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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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5 La confettura extra è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di sorte di zuccheri o dolcificante alla frutta, polpa non concentrata di una o più tipi di frutti e acqua.

6 La gelatina e la gelatina extra sono mescolanze, sufficientemente gelificate, di sorte di zuccheri o dolcificante alla frutta nonché di succo o di estratti acquosi di una o più tipi di frutti.

Art. 40 Confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra: requisiti

1 Per la fabbricazione di 1000 g di confettura devono essere utilizzati almeno 350 g di polpa o di purea di frutta, e per 1000 g di gelatina almeno 350 g di succo o estratti acquosi.

2 In deroga al capoverso 1 si applica quanto segue:

a. per ribes nero e rosso, sorbola, olivello spinoso, rosa canina e mele cotogne: 250 g;

b. per lo zenzero: 150 g;

c. per il pomo acagiù: 160 g;

d. per il frutto di granadiglia (frutto della passione): 60 g.

3 Per la fabbricazione di 1000 g di confettura extra devono essere utilizzati almeno 450 g di polpa, e per 1000 g di gelatina extra almeno 450 g di succo o estratti acquosi.

4 In deroga al capoverso 3 si applica quanto segue:

a. per ribes nero e rosso, sorbola, olivello spinoso, rosa canina e mele cotogne: 350 g;

b. per lo zenzero: 250 g;

c. per il pomo acagiù: 230 g;

d. per il frutto di granadiglia (frutto della passione): 80 g.

5 La confettura extra di rosa canina, nonché la confettura senza semi extra di lamponi, more, ribes nero e rosso o mirtilli possono essere prodotte interamente o parzialmente con purea di frutta non concentrata.

6 Per la gelatina e la gelatina extra, i quantitativi di cui ai capoversi 1–4 sono calcolati previa deduzione del peso dell’acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi.

7 La confettura e la confettura extra di agrumi possono essere fabbricate partendo dal frutto intero tagliato a strisce o a pezzi.

8 La confettura, la confettura extra, la gelatina e la gelatina extra devono contenere almeno il 50 per cento di materia secca solubile (valore rifrattometrico). Sono eccettuati i prodotti in cui le sorte di zuccheri o il dolcificante alla frutta sono sostituiti, interamente o parzialmente, con edulcoranti.