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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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3 Le denominazioni specifiche dei prodotti di cui all’allegato 5 numeri 6–10 e 13 che vengono immessi sul mercato come miscele possono essere sostituite dalle denominazioni «miscela di cioccolato», «miscela di praline», «miscela di cioccolato ripieno», «miscela di praliné ripieni» o da denominazioni analoghe.
Art. 55 Ulteriore caratterizzazione
1 Oltre alle indicazioni secondo l’articolo 3 OIDerr10 devono figurare:
a. per i prodotti di cui all’allegato 5 numeri 5.3, 5.4, 6–8, 11 e 12: il tenore minimo di sostanza secca di cacao in per cento di massa mediante l’indicazione «Cacao: … % almeno»;
b. per il cacao in polvere povero di grasso, il cacao in polvere zuccherato povero di grasso o magro: il tenore di burro di cacao.
2 In deroga all’articolo 14 capoverso 3 OIDerr:
a. i cioccolati di cui all’allegato 5 numeri 6–8 e 14 sono considerati prodotti in Svizzera soltanto se sono stati interamente fabbricati in Svizzera con fave di cacao o massa di cacao.
b. i cioccolati bianchi di cui all’allegato 5 numeri 9 e 15 sono considerati prodotti in Svizzera soltanto se sono stati interamente fabbricati in Svizzera a partire dal burro di cacao;
c. per i prodotti di cui all’allegato 5 numeri 10, 13 e 16, non interamente fabbricati a partire da cioccolato secondo la lettera a, occorre inoltre indicare il Paese di provenienza di tale cioccolato.
3 Per gli articoli di cioccolato, venduti in pezzi sotto forma di uova, coniglietti, maggiolini e prodotti simili, e gli articoli di confetteria di cioccolato venduti in pezzi, il cui peso singolo è inferiore a 50 g, le indicazioni secondo il capoverso 1 devono almeno figurare su una targhetta ben visibile, posta in vicinanza immediata dei prodotti corrispondenti.
4 L’etichetta dei prodotti di cioccolato che contengono altri grassi vegetali oltre al burro di cacao deve recare la menzione: «contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao». Tale menzione deve:
a. apparire nello stesso campo visivo dell’elenco degli ingredienti;
b. essere ben distinta da questo elenco;
c. figurare accanto alla denominazione specifica; e
d. avere caratteri in grassetto almeno altrettanto grandi.