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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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e. parti della regione del carpo e del tarso;

f. la raschiatura delle ossa;

g. muscoli del diaframma, tranne nel caso in cui siano state asportate le sierose.

3 Per preparati di carne destinati chiaramente a essere consumati soltanto dopo un trattamento termico può essere utilizzata anche:

a. carne macinata o triturata derivata da sezionamento e raschiatura;

b. carne di suini e volatili separata meccanicamente.

4 Il responsabile assicura che la carne macinata adempia i requisiti di cui all’allegato 1.

Sezione 4: Stomaci, vesciche e intestini trattati

Art. 7

Gli stomaci, le vesciche e gli intestini possono essere utilizzati unicamente se:

a. provengono da animali che sono stati macellati in un macello autorizzato e sono risultati idonei al consumo umano in seguito all’ispezione della carne;

b. sono stati salati, riscaldati o essiccati e dopo il trattamento sono state prese misure adeguate per impedire la ricontaminazione.

Sezione 5: Carni separate meccanicamente

Art. 8

1 La carne separata meccanicamente è un prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disossamento o da carcasse di volatili, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o alla modificazione della struttura muscolo-fibrosa.

2 La carne separata meccanicamente può essere ottenuta solo da carne secondo l’articolo 4 capoverso 1.

3 Non possono essere utilizzate:

a. le ossa della testa, le zampe, la coda, il femore, la tibia, il perone, l’omero, il radio e l’ulna;

b. le ossa di bovini, ovini e caprini;

c. le zampe, la pelle del collo e la testa dei volatili.

4 Sono fatti salvi gli articoli 179d capoverso 5 e 180c capoverso 5 dell’OFE4.

5 Il tenore di calcio della carne separata meccanicamente:

4 RS 916.401