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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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a. ungulati addomesticati delle famiglie zoologiche dei bovini (Bovidae), cervidi (Cervidae), camelidi (Camelidae), suidi (Suidae) ed equidi (Equidae);
b. conigli domestici;
c. selvaggina, ossia mammiferi terrestri e uccelli che vivono allo stato libero o in recinti; sono esclusi:
1. carnivori (Carnivora); sono ammessi gli orsi tranne gli orsi bianchi,
2. scimmie e proscimmie (Primates),
3. roditori (Rodentia); sono ammesse le marmotte e le nutrie;
d. ratiti, come gli struzzi, e volatili da cortile: galline, tacchini, faraone, oche, anitre, piccioni, quaglie da allevamento;
e. rettili da allevamento;
f. echinodermi;
g. tunicati;
h. ciclostomi;
i. crostacei;
j. molluschi.
k. pesci, tranne i pesci velenosi delle famiglie tetraodontidi (Tetraodontidae), molidi (Molidae), diodontidi (Diodontidae), cantigasteridi (Canthigasteridae);
l. rane (Rana spp.);
m. insetti.
Capitolo 2: Requisiti delle derrate alimentari congelate di origine animale
Art. 3
1 Per quanto concerne le derrate alimentari congelate di origine animale, fino al momento in cui alla derrata alimentare viene applicata la caratterizzazione secondo le disposizioni dell’ordinanza del DFI del ...2 relativa alle informazioni sulle derrate alimentari (OID), il responsabile di un’azienda alimentare fornitrice deve provvedere affinché siano messe a disposizione dell’azienda alimentare a cui è fornita la derrata alimentare nonché dell’autorità competente che ne fa richiesta le seguenti informazioni:
a. la data di macellazione per le carcasse, le mezzene e i quarti di carcasse;
b. la data di uccisione per la selvaggina;
c. la data di raccolta o di pesca per i prodotti della pesca;
2 RS …