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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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datazione ai sensi dell’articolo 13 OID9. Invece della data minima di conservabilità o della data di consumo può essere indicata:
a. per la carne: la data di imballaggio;
b. per i preparati di carne o per i prodotti a base di carne: la data di fabbricazione.
6 L’affumicatura, il condimento, la marinatura o l’impanatura di carne e prodotti a base di carne non sono considerati una lavorazione o trasformazione sufficienti secondo l’articolo 15 capoverso 3 OID.
7 Sugli imballaggi e sugli involucri della carne macinata devono inoltre figurare le seguenti indicazioni di cui all’allegato 1:
a. «tenore di grasso inferiore al ... per cento»;
b. «rapporto tessuto connettivo e proteine di carne inferiore al ... per cento».
8 Con misure opportune si deve garantire che la carne di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza del 23 novembre 200510 concernente la macellazione e il controllo delle carni, che non è stata sottoposta all’esame trichinoscopico, nonché i preparati di carne o i prodotti a base di carne preconfezionati che sono stati fabbricati con tale carne siano destinati solamente al mercato svizzero. Gli imballaggi e gli involucri di tali prodotti devono essere caratterizzati per la consegna al consumatore con un contrassegno quadrato che contiene l’indicazione «solo CH». Per i prodotti a base di carne destinati a essere offerti al consumatore in self-service va applicata tale indicazione scritta.
9 Sugli imballaggi e sugli involucri di carne fresca di pollame o preparati a base di carne di pollame, nello stesso campo visivo della denominazione specifica deve figurare un’indicazione o un chiaro riferimento in merito all’igiene, da cui risulti:
a. come i consumatori devono manipolare igienicamente la carne fresca di pollame a casa;
b. che prima del consumo i prodotti devono subire un trattamento termico completo.
10 I preparati di carne e i prodotti a base di carne fabbricati con l’aggiunta dell’enzima transglutaminasi devono recare la menzione: «Non adatto alle persone affette da celiachia». Ciò si applica unicamente ai prodotti che non hanno subito alcun trattamento termico e sono destinati a essere consumati senza essere riscaldati. I preparati di carne e i prodotti a base di carne consegnati sfusi, devono recarne menzione scritta.
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