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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Capitolo 4: Prodotti di carne
Art. 11 Gelatina e collagene
1 La gelatina è una proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene ricavato da pelli, tendini, legamenti o ossa di animali.
2 Il collagene è un prodotto a base di proteine ottenuto da ossa, pelli e tendini di animali.
Art. 12 Requisiti
1 Per la produzione di gelatina e collagene destinato a essere utilizzato in derrate alimentari possono essere impiegate solo le seguenti materie prime:
a. ossa non considerate materiale a rischio specificato secondo l’articolo 179d capoverso 1 dell’Ordinanza sulle epizoozie11;
b. pelli di ruminanti tenuti come animali da reddito;
c. pelli di suini;
d. pelli di volatili;
e. legamenti e tendini;
f. pelli di selvaggina allo stato libero;
g. pelli e spine di pesce.
2 Le materie prime menzionate nel capoverso 1 lettere a–e devono provenire da animali macellati in un macello autorizzato e risultati idonei al consumo umano in seguito all’ispezione della carne.
3 Le materie prime menzionate nel capoverso 1 lettera f devono provenire da selvaggina risultata idonea al consumo umano.
4 L’uso di pelli che non sono destinate alla produzione di derrate alimentari e che sono state sottoposte a processi di concia è vietato.
5 La gelatina commestibile deve avere un tenore di proteine dell’84 per cento almeno in massa.
Art. 13 Caratterizzazione
1 Sugli involucri e sugli imballaggi di gelatina devono figurare l’indicazione «gelatina commestibile» e la data minima di conservabilità.
2 Sugli involucri e sugli imballaggi che contengono collagene destinato al consumo devono figurare l'indicazione «collagene commestibile» e la data di fabbricazione.