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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA)
del …
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 9, 10 capoverso 4 lettera a, 14 capoverso 1 e 35 capoversi 4 e 5 dell’ordinanza del... sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso 1 (ODerr),
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Capitolo 1: Oggetto, campo d’applicazione e specie animali ammesse
Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione
1 La presente ordinanza definisce le derrate alimentari di origine animale, segnatamente:
a. carne e prodotti a base di carne;
b. prodotti della pesca;
c. oli e grassi commestibili di origine animale e prodotti derivati;
d. latte, colostro e prodotti da essi derivati nonché prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari;
e. uova e miele e prodotti da essi derivati.
2 Essa stabilisce i requisiti delle derrate alimentari di cui al capoverso 1 e ne disciplina la particolare caratterizzazione.
3 Sono parimenti considerati derrate alimentari di origine animale anche i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi vivi, i tunicati vivi e i gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano, nonché altri animali consegnati vivi ai consumatori e preparati a tal fine.
Art. 2 Specie animali ammesse
Per la produzione di derrate alimentari sono ammesse esclusivamente le seguenti specie animali:
RS ..........
1 RS ... 2015–......