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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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a. non deve superare lo 0,1 per cento (= 100 mg per 100g o 1000 ppm) del prodotto fresco; e
b. è determinato secondo un metodo standardizzato internazionalmente riconosciuto.
Sezione 6: Caratterizzazione
Art. 9 Denominazione specifica
1 La denominazione specifica per la carne, i preparati di carne e i prodotti a base di carne comprende:
a. l’indicazione delle specie animali dalle quali proviene la carne;
b. una delle seguenti denominazioni corrispondenti alle caratteristiche del prodotto:
1. «carne», oppure la denominazione delle parti della carne usuale nel ramo specifico,
2. «preparato di carne», oppure la denominazione delle parti della carne usuale nel ramo specifico preceduta dall’espressione «preparato a base di»,
3. «prodotto a base di carne», oppure la denominazione delle parti della carne usuale nel ramo specifico preceduta dall’espressione «prodotto a base di».
2 Se il prodotto non può essere assegnato a nessuno dei gruppi di prodotti menzionati nel capoverso 1 lettera b, al loro posto vanno indicati la tecnologia di fabbricazione o il genere di trattamento.
3 Nella denominazione specifica dei preparati di carne e dei prodotti a base di carne devono essere indicati gli ingredienti non abituali estranei alla carne.
4 Invece di una denominazione specifica ai sensi del capoverso 1, le seguenti denominazioni possono essere impiegate come denominazioni specifiche soltanto per i seguenti prodotti a base di carne e preparati di carne: sanguinaccio (sanguinaccio alla panna), carne secca dei Grigioni, cervelat, fleischkäse (del contadino o delicato), salsiccia di vitello da arrostire, landjäger, salsiccia di fegato, salsiccia di Lione, mortadella, pancetta piana, prosciutto crudo, salame (Milano, Nostrano, Varzi), prosciutto (cotto contadino, cotto di coscia, cotto di spalla, cotto sottovuoto), schüblig, salsiccia di maiale da arrostire, carne secca del Ticino, carne secca del Vallese, salsicce di Vienna.
5Non è necessario indicare le specie animali per i prodotti a base di carne e i preparati di carne che sono costituiti esclusivamente da carne di animali delle specie bovina o suina e quando viene impiegata una denominazione abituale secondo il capoverso 4. Se nella denominazione specifica si menziona una delle due specie, la parte di carne della specie animale menzionata deve eccedere il 50 per cento in massa della carne trasformata presente nel prodotto.