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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Sezione 2: Parti di animali non ammesse
Art. 5
1 Le seguenti parti di animali non possono essere trasformate in derrate alimentari né consegnate ai consumatori:
a. mammiferi:
1. gli apparati urinari e genitali, a eccezione dei reni, della vescica urinaria e dei testicoli,
2. la laringe, le tonsille, la trachea e i bronchi extralobulari,
3. gli occhi e le palpebre,
4. il dotto uditivo esterno,
5. il tessuto corneo e i peli;
b. volatili:
1. la testa, ad eccezione della cresta, delle orecchie, dei bargigli e della caruncola,
2. l'esofago,
3. il gozzo,
4. le frattaglie, ad eccezione del fegato, del cuore e del ventriglio,
5. gli organi genitali,
6. le piume.
2 L’impiego delle parti di animali di cui agli articoli 179d e 180c dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie per fabbricare gelatina commestibile, sevo o prodotti a base di sevo o per produrre aminoacidi e peptidi (OFE)3 è vietato.
Sezione 3: Carne macinata e preparati di carne
Art. 6
1 Per la fabbricazione di carne macinata e di preparati di carne può essere utilizzata solo carne proveniente da:
a. muscolatura scheletrica; o
b. resti di sezionamento e raschiatura di muscoli interi.
2 Non possono essere utilizzate:
a. la carne separata meccanicamente;
b. la carne contenente frammenti di ossa o pelle;
c. la carne della testa, esclusi i masseteri;
d. la parte non muscolosa della linea alba;