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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Sezione 2: Parti di animali non ammesse

Art. 5

1 Le seguenti parti di animali non possono essere trasformate in derrate alimentari né consegnate ai consumatori:

a. mammiferi:

1. gli apparati urinari e genitali, a eccezione dei reni, della vescica urinaria e dei testicoli,

2. la laringe, le tonsille, la trachea e i bronchi extralobulari,

3. gli occhi e le palpebre,

4. il dotto uditivo esterno,

5. il tessuto corneo e i peli;

b. volatili:

1. la testa, ad eccezione della cresta, delle orecchie, dei bargigli e della caruncola,

2. l'esofago,

3. il gozzo,

4. le frattaglie, ad eccezione del fegato, del cuore e del ventriglio,

5. gli organi genitali,

6. le piume.

2 L’impiego delle parti di animali di cui agli articoli 179d e 180c dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie per fabbricare gelatina commestibile, sevo o prodotti a base di sevo o per produrre aminoacidi e peptidi (OFE)3 è vietato.

Sezione 3: Carne macinata e preparati di carne

Art. 6

1 Per la fabbricazione di carne macinata e di preparati di carne può essere utilizzata solo carne proveniente da:

a. muscolatura scheletrica; o

b. resti di sezionamento e raschiatura di muscoli interi.

2 Non possono essere utilizzate:

a. la carne separata meccanicamente;

b. la carne contenente frammenti di ossa o pelle;

c. la carne della testa, esclusi i masseteri;

d. la parte non muscolosa della linea alba;

3 RS 916.401