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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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O sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari
esigenze nutrizionali RU 2015
3 L’efficacia di un alimento destinato a fini medici speciali deve essere comprovata mediante dati scientifici generalmente riconosciuti.
Art. 20 Obbligo di notifica e autorizzazione
1 Chi fabbrica o importa un alimento destinato a fini medici speciali conforme ai requisiti di cui all'allegato 10 e intende metterlo in commercio, deve comunicarlo all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) prima della prima immissione sul mercato. Con la comunicazione va presentato all'USAV un imballaggio originale, un'etichetta originale o le rispettive prove di stampa laser con ricetta.
2 Chi fabbrica o importa un alimento destinato a fini medici speciali non conforme ai requisiti di cui all'allegato 10 e intende metterlo in commercio, necessita di un’autorizzazione dell’USAV.
3 La procedura di autorizzazione si basa sugli articoli 3–7 ODerr.
Art. 21 Caratterizzazione
1 La denominazione specifica è «alimento a fini medici speciali».
2 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 OID6 devono figurare:
a. il valore energetico disponibile in kJ e kcal, il tenore di proteine, carboidrati e lipidi nonché la quantità media di tutti i minerali e le vitamine contenuti nel prodotto ed elencati nell'allegato 10:
1. per 100 g o 100 ml di prodotto destinato alla vendita,
2. eventualmente per 100 g o 100 ml di prodotto pronto al consumo secondo le istruzioni del fabbricante, e
3. per porzione, come possibilità aggiuntiva;
b. a scelta l'indicazione del tenore delle componenti di proteine, carboidrati e lipidi o di altre sostanze nutritive e dei relativi componenti, sempre che questa informazione sia necessaria per il corretto uso del prodotto:
1. per 100 g o 100 ml di prodotto destinato alla vendita,
2. eventualmente per 100 g o 100 ml di prodotto pronto al consumo secondo le istruzioni del fabbricante, e
3. per porzione, come possibilità aggiuntiva;
c. se del caso, informazioni sull’osmolalità e sull’osmolarità del prodotto;
d. informazioni sull’origine e sulla natura delle proteine o degli idrolisati proteici presenti nel prodotto;
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