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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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3 Il tenore di sostanze volatili deve essere pari o superiore a 125 g/hl di alcool a 100 per cento vol. e provenire esclusivamente dalla distillazione o dalla ridistillazione delle materie prime utilizzate.

Art. 126 Acquavite di vinaccia o marc

1 L’acquavite di vinaccia o marc è una bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l’aggiunta di acqua.

2 In caso di aggiunta di fecce, la loro quantità non può essere superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantità di alcool proveniente dalle fecce non può superare il 35 per cento della quantità totale di alcool nel prodotto finito.

3 La distillazione è effettuata in presenza delle vinacce a meno di 86 per cento vol. La ridistillazione è autorizzata allo stesso titolo alcolometrico.

4 L’acquavite di vinacce o marc deve avere un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcool a 100 per cento vol.

Art. 127 Acquavite di residui di frutta

1 L’acquavite di residui di frutta è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla fermentazione e distillazione a meno di 86 per cento vol. di residui di frutta, a eccezione delle vinacce. La ridistillazione è autorizzata allo stesso titolo alcolometrico.

2 Il tenore minimo di sostanze volatili deve essere pari o superiore a 200 g/hl di alcool a 100 per cento vol.

Art. 128 Acquavite di uve essiccate o raisin brandy

L’acquavite di uve essiccate o raisin brandy è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla distillazione del prodotto risultante dalla fermentazione alcolica dell’estratto di uve essiccate dei vitigni «nero di Corinto» o moscato di Alessandria, distillato a meno di 94,5 per cento vol., cosicché il distillato abbia un aroma e un sapore provenienti dalla materia prima utilizzata.

Art. 129 Acquavite di frutta o di verdure

1 L’acquavite di frutta o di verdure è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla fermentazione alcolica e distillazione di un frutto polposo o di un mosto di tale frutto, nonché di bacche o verdure, con o senza nocciolo, e distillata a meno di 86 per cento vol. cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un sapore provenienti dalle materie prime distillate.

2 Il tenore minimo di sostanze volatili deve essere pari o superiore a 200 g/hl di alcool a 100 per cento vol.