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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Art. 117 Edulcorazione
1 L’edulcorazione è il procedimento che consiste nell’impiegare, per la fabbricazione delle bevande spiritose, uno o più dei seguenti prodotti:
a. zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato, destrosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero liquido, zucchero liquido invertito e sciroppo di zucchero invertito;
b. mosto d’uva concentrato rettificato, mosto d’uva concentrato e mosto d’uva fresco;
c. zucchero caramellato (caramello), ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altri additivi chimici;
d. miele;
e. sciroppo di carruba;
f. qualsiasi altra sostanza glucidica naturale avente un effetto analogo a quello dei prodotti sopraelencati.
2 Salvo disposizione contraria, l’estratto totale dopo l’edulcorazione può raggiungere al massimo 10 g/l.
Art. 118 Aromatizzazione
Le bevande spiritose di cui agli articoli 120‒135 non possono essere sottoposte ad aromatizzazione.
Art. 119 Colorazione
Salvo disposizione contraria, le bevande spiritose di cui agli articoli 120–135 possono essere colorate esclusivamente mediante l’aggiunta di caramello.
Sezione 2: Categorie specifiche di bevande spiritose
Art. 120 Rum
1 Il rum è la bevanda spiritosa ottenuta dalla fermentazione alcolica e distillazione di melasse o sciroppi provenienti dalla fabbricazione dello zucchero di canna, oppure di succo della canna da zucchero, e distillata a meno di 96 per cento vol., cosicché il prodotto della distillazione presenti in modo percettibile le caratteristiche organolettiche specifiche del rum.
2 Se ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica e distillazione di succo di canna da zucchero, esso deve presentare le caratteristiche aromatiche cui i rum devono il loro carattere specifico e avere un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 225 g/hl di alcool a 100 per cento vol.