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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Art. 121 Whisky o whiskey
1 Il whisky o whiskey è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla distillazione di un mosto di cereali maltati con o senza chicchi interi di altri cereali. Tale mosto deve essere stato saccarificato dalla diastasi del malto ivi contenuto, con o senza aggiunta di altri enzimi naturali, e aver fermentato per azione di lieviti.
2 Le distillazioni devono essere condotte a meno di 94,8 per cento vol., cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un sapore provenienti dalle materie prime utilizzate.
3 Il distillato finale deve essere invecchiato per almeno tre anni in fusti di legno di capacità pari o inferiore a 700 l.
4 Il whisky o whiskey non deve essere edulcorato.
Art. 122 Bevanda spiritosa di cereali, acquavite di cereali
1 La bevanda spiritosa di cereali è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla distillazione di un mosto fermentato di cereali a chicchi interi e presenta caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.
2 L’acquavite di cereali è una bevanda spiritosa ottenuta dalla distillazione a meno di 95 per cento vol. di un mosto fermentato di cereali a chicchi interi e presenta caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.
Art. 123 Acquavite di castagne
L’acquavite di castagne è una bevanda spiritosa ottenuta dalla distillazione di un mosto fermentato di castagne.
Art. 124 Acquavite di vino
1 L’acquavite di vino è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla distillazione di vino o di vino alcolizzato a meno di 86 per cento vol. o dalla ridistillazione di un distillato di vino a meno di 86 per cento vol.
2 Il tenore minimo di sostanze volatili deve essere pari o superiore a 125 g/hl di alcool a 100 per cento vol.
Art. 125 Brandy o Weinbrand
1 Il brandy o Weinbrand è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente da acquaviti di vino, con aggiunta o meno di distillato di vino distillato a meno di 94,8 per cento vol. Tale distillato non deve superare il limite massimo di 50 per cento del titolo alcolometrico del prodotto finito.
2 Il brandy o Weinbrand deve essere invecchiato in recipienti di quercia per almeno un anno o, se la capacità dei recipienti di quercia è inferiore a 1000 l, per almeno sei mesi.