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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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2 Salvo disposizione contraria, devono presentare un titolo alcolometrico minimo di 15 per cento vol.

3 Sono ottenute mediante uno dei seguenti procedimenti:

a. distillazione di prodotti naturali fermentati, con o senza aggiunta di aromi naturali o identici a quelli naturali;

b. macerazione di sostanze vegetali in alcool etilico di origine agricola, in distillati di origine agricola o in una bevanda spiritosa ai sensi degli articoli 120-154, con o senza successiva distillazione;

c. aggiunta ad alcool etilico di origine agricola di aromi naturali o identici a quelli naturali, zuccheri o altri edulcoranti o altri prodotti agricoli;

d. combinazione dei procedimenti di cui alle lettere a–c;

e. miscela di una bevanda spiritosa ottenuta mediante i procedimenti menzionati alle lettere a e b con:

1. altre bevande spiritose,

2. alcool etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o acquavite ai sensi della presente ordinanza, oppure

3. bevande alcoliche o analcoliche.

Art. 107 Alcool etilico di origine agricola (alcool potabile)

1 L’alcool etilico di origine agricola (alcool potabile) è alcool ottenuto dalla distillazione di prodotti agricoli sottoposti a fermentazione alcolica.

2 L’alcool etilico di origine agricola deve rispettare i requisiti di cui all’allegato 13.

3 L’alcool etilico di origine agricola non è destinato al consumo diretto.

Art. 108 Distillato di origine agricola

Il distillato di origine agricola è il liquido alcolico ottenuto dalla distillazione di prodotti agricoli sottoposti a fermentazione alcolica, che non presenta né le caratteristiche dell’alcool etilico né quelle di una bevanda spiritosa, ma ha conservato un aroma e un sapore derivanti dalle materie prime usate.

Art. 109 Categoria di bevande spiritose

Una categoria di bevande spiritose è un gruppo di bevande spiritose che condivide la medesima definizione.

Art. 110 Aggiunta di alcool

1 L’aggiunta di alcool è l’aggiunta di alcool etilico di origine agricola, di distillati di origine agricola o di entrambi a una bevanda spiritosa.

2 Le bevande spiritose di cui agli articoli 120‒135 non possono essere sottoposte ad aggiunta di alcool.