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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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2 Salvo disposizione contraria, devono presentare un titolo alcolometrico minimo di 15 per cento vol.
3 Sono ottenute mediante uno dei seguenti procedimenti:
a. distillazione di prodotti naturali fermentati, con o senza aggiunta di aromi naturali o identici a quelli naturali;
b. macerazione di sostanze vegetali in alcool etilico di origine agricola, in distillati di origine agricola o in una bevanda spiritosa ai sensi degli articoli 120-154, con o senza successiva distillazione;
c. aggiunta ad alcool etilico di origine agricola di aromi naturali o identici a quelli naturali, zuccheri o altri edulcoranti o altri prodotti agricoli;
d. combinazione dei procedimenti di cui alle lettere a–c;
e. miscela di una bevanda spiritosa ottenuta mediante i procedimenti menzionati alle lettere a e b con:
1. altre bevande spiritose,
2. alcool etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o acquavite ai sensi della presente ordinanza, oppure
3. bevande alcoliche o analcoliche.
Art. 107 Alcool etilico di origine agricola (alcool potabile)
1 L’alcool etilico di origine agricola (alcool potabile) è alcool ottenuto dalla distillazione di prodotti agricoli sottoposti a fermentazione alcolica.
2 L’alcool etilico di origine agricola deve rispettare i requisiti di cui all’allegato 13.
3 L’alcool etilico di origine agricola non è destinato al consumo diretto.
Art. 108 Distillato di origine agricola
Il distillato di origine agricola è il liquido alcolico ottenuto dalla distillazione di prodotti agricoli sottoposti a fermentazione alcolica, che non presenta né le caratteristiche dell’alcool etilico né quelle di una bevanda spiritosa, ma ha conservato un aroma e un sapore derivanti dalle materie prime usate.
Art. 109 Categoria di bevande spiritose
Una categoria di bevande spiritose è un gruppo di bevande spiritose che condivide la medesima definizione.
Art. 110 Aggiunta di alcool
1 L’aggiunta di alcool è l’aggiunta di alcool etilico di origine agricola, di distillati di origine agricola o di entrambi a una bevanda spiritosa.
2 Le bevande spiritose di cui agli articoli 120‒135 non possono essere sottoposte ad aggiunta di alcool.