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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Appendice 4

Prescrizioni per l’impiego di pezzi di legno di quercia

OGGETTO, ORIGINE E CAMPO DI APPLICAZIONE

I pezzi di legno di quercia sono utilizzati per la vinificazione e l’affinamento del vino, tra l’altro per la fermentazione delle uve fresche e dei mosti di uve e per trasmettere al vino alcuni costituenti provenienti dal legno di quercia.

I pezzi di legno devono provenire esclusivamente dalle specie di Quercus.

Essi sono lasciati allo stato naturale oppure riscaldati in modo definito leggero, medio o forte, ma non devono aver subito combustione neanche in superficie e non devono essere carbonacei né friabili al tatto. Non devono aver subito trattamenti chimici, enzimatici o fisici diversi dal riscaldamento. Non devono essere addizionati con prodotti volti ad aumentare il loro potere aromatizzante naturale o i loro composti fenolici estraibili.

CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO IMPIEGATO

L’etichetta deve indicare l’origine della o delle specie botaniche di quercia e l’intensità dell’eventuale riscaldamento, le condizioni di conservazione e le prescrizioni di sicurezza.

DIMENSIONI

Le dimensioni delle particelle di legno devono essere tali che almeno il 95 per cento in peso sia trattenuto da un setaccio con maglie di 2 mm (ossia 9 mesh).